CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 agosto 2017, n. 39503
Tributi – Reati tributari – Omesso versamento IVA – Crisi di liquidità – Ritardi nei pagamenti da parte del cliente principale – Omessa attivazione iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti – Responsabilità penale dell’amministratore
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 23.2.2016, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco in data 27.6.2014 che aveva condannato B.N. alla pena di mesi 10 di reclusione con doppi benefici di legge per il reato di cui all’art. 10 ter d.Lgs. 74/00, relativo all’omesso versamento dell’IVA per l’anno d’imposta 2009.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. 3), c.p.p., perché i Giudici di merito non avevano valutato il sistematico ritardo nei pagamenti da parte di Trenitalia, la crisi di liquidità della società e la sua dichiarazione di fallimento. Precisa che aveva ripetutamente diffidato Trenitalia ma che non aveva intrapreso azioni giudiziarie per evitare la perdita di commesse, che non avrebbe potuto eseguire alcun finanziamento a favore della società, essendo egli l’amministratore e non un socio, che il comportamento di Trenitalia (cliente che da solo assorbiva il 70% del fatturato) era stato imprevedibile e quindi non ricorreva a suo carico l’elemento psicologico.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata dalla Corte territoriale per la contumacia, la presenza di due precedenti specifici ed il mancato ristoro del danno. Evidenzia che la scelta della contumacia non era stata sintomatica di un completo disinteresse, siccome si era difeso con una scelta ponderata ed attiva.
Considerato in diritto
3. Sebbene la sentenza impugnata sia censurabile sia nella parte in cui afferma che il B. da amministratore avrebbe dovuto far ricorso a risorse proprie per finanziarie la società ed evitare l’inadempimento nei confronti dell’Erario – il Giudice d’Appello non ha precisato che lo stesso fosse socio ed il B. ha escluso tale qualità, sicché certamente non era esigibile la richiesta il provvista – sia nella parte in cui valuta a suo carico la scelta processuale di rimanere contumace, perché non sindacabile, il ricorso è infondato. Ed invero, il ricorrente non risulta abbia mai dimostrato che la crisi fosse stata imprevedibile, repentina e che egli, da amministratore, avesse fatto tutto quanto nelle sue disponibilità per evitare l’omissione del versamento dell’IVA. E’ certo invece il contrario, che la crisi era in corso dal 2010 e che non aveva intrapreso iniziative giudiziarie per il recupero del credito nei confronti di Trenitalia. La circostanza quindi dell’inadempimento del creditore non scrimina la sua condotta rendendola inesigibile.
Segue al rigetto la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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