CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 dicembre 2016, n. 27379
Diritto al trasferimento – Danno alla carriera o alla professionalità o alle esigenze di vita personale o familiare, o economico – Onere della prova
Svolgimento del processo
La Corte territoriale di Venezia, con sentenza depositata il 28/3/2011, accogliendo parzialmente il gravame proposto da M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Verona, accertava l’illegittimità della procedura di trasferimento subito dal M. che aveva comportato il mancato accoglimento della sua domanda di trasferimento presso l’impianto di Sulmona di T. S.p.A., in quanto disposto in violazione dell’art. 67 CCNL, confermando la pronunzia di primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal dipendente a causa del mancato trasferimento.
Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.
T. S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale con un motivo.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo articolato il M. denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 e 114 c.p.c. e lamenta che le concrete probabilità dedotte dal ricorrente e non correttamente considerate dalla Corte di merito riguardano la realizzazione del diritto al trasferimento, configurabile come una autonoma situazione giuridica soggettiva ai sensi dell’art. 67 CCNL di categoria, poiché la detta Corte, pur avendo accertato che effettivamente la procedura di trasferimento di cui si tratta è stata illegittima, non ne ha tratto le dovute conseguenze.
1.1 Il motivo non è fondato.
Invero, correttamente motivando, la Corte distrettuale ha sottolineato che non vi è alcuna prova dell’esistenza di un danno risarcibile, perché il M. non ha dimostrato il danno che si sarebbe in concreto verificato, non avendo dedotto né un danno alla carriera o alla professionalità o alle esigenze di vita personale o familiare, o economico; e ciò in violazione dell’art. 2697 c.c., poiché, all’evidenza, non è sufficiente provare la sussistenza dei fatti presupposti per potere configurare un danno.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la T. S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 67 CCNL 90/92 e febbraio 1998; degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale ha affermato la illegittimità del procedimento di trasferimento in quanto avvenuto in violazione dell’alt. 67 CCNL, affermando che il M., avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere il trasferimento.
2.2. Il motivo non è fondato.
La Corte di merito ha infatti operato una corretta interpretazione dell’art. 67 CCNL all’epoca in vigore. Tale norma stabiliva che i trasferimenti del personale avvenissero a seguito di un procedimento che prevedeva la formazione di una graduatoria con punteggi stabiliti dalla circolare FF.SS. del 127/3/1993. Orbene, come sottolineato dalla Corte di merito, la stessa Trenitalia ha dedotto attraverso i testimoni addotti che il M. era stato interpellato telefonicamente per il trasferimento presso l’impianto di Sulmona; dalla qual cosa, correttamente la Corte di Appello evince che il M. avesse concrete possibilità di ottenere il trasferimento, poiché, in caso contrario, non sarebbe stato interpellato.
Per tutto quanto precede, entrambi i ricorsi sono da rigettare.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
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