CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31124
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Motivazione apparente – Omessa pronunzia sui motivi di ricorso in appello – Nullità della sentenza
Fatti di causa
Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l’Agenzia delle Entrate riprese a tassazione il saldo negativo di cassa appostato dalla società, nonché le spese per pubblicità, prestazioni di terzi e carburanti.
La società impugnò il relativo avviso, eccependone la nullità per difetto di motivazione e comunque contestando nel merito le riprese.
La Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso, relativamente alla ripresa a tassazione del saldo negativo di cassa ed annullò le sanzioni, che, comunque, nelle more erano state corrisposte nella misura di un quarto.
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello principale della società, mentre ha accolto quello incidentale dell’Ufficio.
Ha al riguardo osservato che l’Agenzia ha utilizzato i risultati della verifica compendiati nel processo verbale di constatazione consegnato alla parte, laddove la mancanza di indicazione delle norme applicabili è irrilevante, ai fini del giudizio di validità dell’avviso.
Nel merito, il giudice d’appello ha condiviso le valutazioni espresse in primo grado e, quanto alle sanzioni, ha escluso la possibilità di ottenerne il rimborso, avendo la società fruito della definizione agevolata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 472/97.
Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a nove motivi, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in violazione degli artt. 1, 2° comma e 36, 2° comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 delle relative disposizioni di attuazione. Sostiene che il giudice d’appello, richiamando acriticamente la sentenza di primo grado ed il contenuto dell’avviso di accertamento, abbia in realtà reso una motivazione apparente.
L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché, però, resti autosufficiente, ossia riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra varie, Cass., ord. 26 giugno 2017, n. 15984 e 8 gennaio 2015, n. 107).
In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (tra varie, Cass. 11 maggio 2012, n. 7347).
1.1.- Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha escluso le ragioni di nullità dell’avviso con autonoma valutazione, facendo leva sulla circostanza che il prodromico processo verbale di constatazione fosse stato consegnato alla società.
Ma, quanto al merito, si è limitata a dichiarare di condividere le considerazioni espresse in primo grado, che perdipiù non ha compiutamente esposto.
2.- La censura va quindi accolta in relazione ai profili in questione.
3.- L’accoglimento del motivo nei limiti indicati determina l’assorbimento del quarto, del sesto e dell’ottavo motivo, riguardanti la medesima censura, con i quali la società denuncia, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronunzia sui motivi di ricorso in appello rispettivamente tesi ad ottenere l’annullamento dei rilievi concernenti l’indeducibilità delle spese di pubblicità (quarto motivo), di quelle d’imbiancatura (sesto motivo), nonché di quelle per carburanti e lubrificanti (ottavo motivo).
3.1.- Ne risultano assorbiti altresì il quinto ed il settimo motivo di ricorso, con i quali, rispettivamente, la società lamenta l’insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla determinatezza oggettiva e soggettiva delle spese di pubblicità (quinto motivo), nonché in ordine all’effettività delle spese d’imbiancatura (settimo motivo), nonché il nono motivo, col quale si deduce vizio della motivazione della sentenza sul fatto controverso e decisivo dell’effettività delle spese per carburanti e lubrificanti degli automezzi.
4.- Col secondo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché concernenti, sotto il profilo della deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge la medesima censura, la società lamenta per un verso l’omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo che l’avviso di accertamento non recava argomentazioni giuridiche e non faceva riferimento alle norme sulla base delle quali erano state formulate le riprese fiscali e, per altro verso, la violazione degli artt. 7, 1° co., L. n. 212/00, 42, 2° co., del d.P.R. n. 600/73 e 56, 5° co., del d.P.R. n. 633/72.
La censura complessivamente proposta si rivela al contempo inammissibile ed infondata.
4.1.- Anzitutto, essa è inammissibile, perché, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Commissione ha motivato sul punto, là dove ha considerato che l’Ufficio «ha applicato la normativa in vigore, che non può essere ignorata, e non può essere motivo di nullità dell’accertamento il fatto di non conoscere la normativa da applicare».
4.2.- La censura è altresì infondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare (da ultimo, Cass. 12 aprile 2017, n. 9499), la mancata indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma asseritamente violata non è, di per sé, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo.
Laddove, nel caso in esame, come dinanzi segnalato in relazione all’esame del primo motivo, il giudice d’appello ha ritenuto l’avviso, frutto a suo giudizio del corretto impiego dei «risultati della verifica esposti nel PVC», adeguatamente motivato, in virtù dell’avvenuta consegna alla parte del processo verbale di constatazione.
5.- In definitiva, in accoglimento del primo motivo, per i profili dinanzi indicati, la sentenza va sul punto cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
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