CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2130
Contributi previdenziali – Accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata – Estensione ad altri giudizi – Condizioni
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 31.5.2011, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuta dall’INPS la restituzione del montante relativo all’indennità di malattia versato da A. s.c.p.a. fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e confermato nel resto l’impugnata sentenza, che – in accoglimento del ricorso medesimo e sul presupposto del riconoscimento della natura di soggetto pubblico di parte ricorrente – aveva annullato la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto ad A. s.c.p.a. il pagamento dei contributi c.d. minori dovuti alle gestioni malattia e maternità, assegni familiari, Fondo di garanzia e disoccupazione involontaria per l’anno 2005 e condannato l’INPS a restituirle i contributi versati per i medesimi titoli negli anni 2006-2007.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. A. s.c.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. La società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 6, I. n. 138/1943, 75, d.P.R. n. 797/1955, 21, I. n. 1204/1971, 2, comma 8°, I. n. 297/1982, 5, I. n. 274/1991, e della legge della Regione Toscana n. 77/1998, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che A. s.c.p.a. avesse natura di ente pubblico e come tale fosse esentata dal pagamento della c.d. contribuzione minore.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. in relazione alle sentenze nn. 63, 373 e 421 del 2015, con cui il Tribunale di Pisa, giudicando tra le stesse parti e con riferimento a contributi pretesi dall’INPS per i periodi gennaio 2010-agosto 2012, ha accertato la propria natura di soggetto pubblico sulla scorta delle medesime argomentazioni della sentenza d’appello oggi impugnata: è sufficiente al riguardo rilevare che i contributi oggetto del presente giudizio riguardano un periodo precedente a quelli che hanno formato oggetto delle citate pronunce del Tribunale di Pisa e che, estendendo a tale periodo anteriore l’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla qualificazione soggettiva dell’odierna controricorrente, si finirebbe con l’attribuire al giudicato un effetto retroattivo analogo a quello possibile solo nelle azioni di stato, laddove la costante giurisprudenza di questa Corte, allorché ha escluso che, nei rapporti di durata, l’efficacia del giudicato trovasse ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, sul presupposto che l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori di esso si giustifica soltanto in relazione ai fatti variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (come appunto le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina impositiva), assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 13498 del 2015, sulla scorta di Cass. S.U. 13916 del 2006), ha comunque precisato che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell’obbligato in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d’imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai soli quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (Cass. n. 23032 del 2015).
Dovendo pertanto ritenersi, in considerazione della natura giuridica lato sensu di tributi che deve attribuirsi ai contributi previdenziali (si vedano in tal senso le condivisibili argomentazioni di Cass. pen. n. 20845 del 2011), che, anche in materia di obbligazioni contributive, l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca un elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, può assumere valore di giudicato solo con riguardo a periodi contributivi cronologicamente successivi a quello oggetto dell’accertamento medesimo, nel merito il ricorso è fondato.
Questa Corte, in vicende affatto analoghe, ha già affermato che le forme associative costituite dagli enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge della Regione Toscana n. 77/1998, non hanno natura pubblica, atteso che l’amministrazione pubblica esercita il controllo su di esse esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato e che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico non è idonea a determinare la natura pubblica dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata, e ha ribadito che la finalizzazione di una società di capitali alla gestione in house di un servizio pubblico, che si ha allorché la pubblica amministrazione provvede in proprio al perseguimento di scopi pubblici attribuendo l’appalto o il servizio di cui trattasi ad altra figura soggettiva mediante il sistema dell’affidamento diretto, cioè senza gara pubblica (c.d. in house providing), non muta la natura giuridica privata della società con riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, senza che contrari argomenti in favore della natura pubblica dell’ente possano desumersi dalla permanenza del controllo della Corte dei conti e dall’assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, atteso che l’impiego di capitale pubblico impone anche a tali soggetti il rispetto dei principi di imparzialità e di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, assoggettandoli al consequenziale controllo contabile (Cass. nn. 9204 del 2014 e 4274 del 2016).
In considerazione, pertanto, della costante giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento ai cosiddetti contributi minori, ha confermato la sussistenza a carico delle società con partecipazione maggioritaria degli enti locali dell’obbligo della loro corresponsione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 19097, 20818, 20819 e 22318 del 2013, cui adde Cass. nn. 9204 del 2014 e 4274 del 2016, già cit.), il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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