CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8142

Inps – Mancato versamento di contributi previdenziali – Accesso ispettivo – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Mancanza del progetto

Fatti di causa

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 291/2010, rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da T. H. SRL U. avverso la cartella di pagamento con la quale le era stato contestato il mancato versamento di contributi previdenziali inerenti la posizione di diversi lavoratori (in parte insegnanti ed una addetta a mansioni inerenti il funzionamento di una scuola) ritenuti subordinati all’esito di un verbale di accertamento. La Corte d’Appello, in relazione ai motivi di impugnazioni proposti dall’INPS, affermava da una parte che la presunzione affermata dall’art. 69, 1 comma del d.lgs. 276/2003 fosse di natura relativa e non assoluta, con possibilità quindi di accertare, in mancanza di specifico progetto, la vera natura del contratto con onere probatorio a carico del committente, come era avvenuto nel caso di specie. Per quanto riguardava la valutazione delle risultanze istruttorie ribadiva che gli elementi raccolti avevano consentito di accertare la natura autonoma dei rapporti di collaborazione in oggetto.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Inps con un unico motivo di impugnazione (col quale assume che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere relativa la presunzione di cui all’art. 69 cit). La società ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. 276/3003. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Assume l’INPS che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere relativa la presunzione di cui all’art. 69 cit., talché una volta correttamente accertata la mancanza di specifico progetto, come aveva fatto la Corte, il rapporto di lavoro doveva essere ritenuto subordinato, senza possibilità di prova contraria.

2.- Il motivo è fondato.

Com’è noto, dopo una prima fase in cui era sembrata prevalere in giurisprudenza la tesi della presunzione relativa, in seguito è divenuta prevalente l’alternativa della presunzione assoluta. Di questo orientamento è espressione da ultimo la sentenza con la quale questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016) che “In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti”.

Il principio è stato ancora più specificamente ribadito con Sentenza n. 17127 del 17/08/2016 la quale ha affermato: “In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso”; (in precedenza negli stessi termini Cass. 9471/20016).

2. – Occorre inoltre ricordare che lo stesso legislatore, con l’art. 24 della legge 92/2012 (n.d.r. art. 1, co. 24, L. n. 92/2012), intervenendo con norma di interpretazione autentica ha affermato che ” L’articolo 69, comma 1, dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

3. Ai profili di incostituzionalità relativi a questa ultima normativa va replicato che la norma interpretativa rispecchia il contenuto della norma precedente, in relazione al quale va pure messo in rilievo che se davvero il legislatore si fosse limitato a prevedere una sanzione iuris tantum, avrebbe dovuto introdurre un riferimento alla prova contraria, che invece manca del tutto nel corpo della disposizione.

Determinante poi nel rendere più convincente la tesi della presunzione assoluta risulta un’ ulteriore considerazione: secondo il D.lgs. 276/2003 le collaborazioni coordinate e continuative consentite sono tassativamente individuate nel comma 3 dell’art. 61, per cui certamente la prova dell’autonomia in difetto di progetto non potrebbe determinare il sorgere di un rapporto di co.co.co., al di fuori delle ipotesi che residuano.

4. Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione all’art. 69 cit., così come sopra interpretato, va osservato che essi rileverebbero se fossero stati sottratti al giudice i poteri qualificatori, mentre nel caso in esame viene introdotta una sanzione che consiste nell’applicazione delle garanzie del lavoro dipendente. Si deve inoltre obiettare che il principio di indisponibilità del tipo è stato dettato dalla Corte Cost. (con le pronunce n. 115/1994 e 121/1993) nel caso opposto, ovvero per statuire l’illegittimità di una norma che dettasse una presunzione assoluta di autonomia, sottraendo un rapporto subordinato alle garanzie inderogabili stabilite dall’ordinamento (Corte Cost. 121/1993). Mentre qui si tratta del caso inverso; non sottrazione di garanzie ma norme di miglior favore (quelle che assistono il lavoro subordinato) estese ad altri rapporti; quindi non vengono in questione i principi inderogabili stabiliti nella Costituzione a favore del lavoro subordinato.

D’altra parte, il nostro ordinamento non è estraneo alla previsione dell’applicazione delle regole del lavoro subordinato come sanzione in caso di violazioni, elusioni, abusi di determinate forme di contratti di lavoro (v. artt. 1 c. 5 della L. 1369/1960, 1 della L. 230 del 1962 e 1 del D.lg.vo 368/2001).

Ammettere la conversione (ab initio o postuma) di una mera collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in mancanza di progetto, non contraddice perciò principi superiori né costituzionali; si tratta di realizzare una parificazione di disciplina, di garantire uno standard di trattamento minimo per rapporti continuativi (in mancanza di progetto) e connotati da una comune subordinazione di tipo economico. Ciò rientra nella potestà del legislatore e non sembra né irrazionale, né ingiustificato, appunto in ragione della comune appartenenza all’area della “dipendenza economica” e della connessione funzionale delle stesse prestazioni lavorative continuative con l’impresa altrui (in ragione cioè della esistenza della para-subordinazione in capo al co.co.co).

Resta da aggiungere che P’assenza del progetto” prevista dal primo comma concretizza il venir meno dell’elemento costitutivo della fattispecie legale, che si caratterizza proprio in virtù dell’esistenza di uno specifico progetto, con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge. Tale ipotesi ricorre sia quando non sia stata provata (mediante la produzione del contatto o l’espletamento delle prove ammissibili) la pattuizione di alcun progetto, sia quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle sue caratteristiche, difettando gli elementi di specificità ed autonomia che sono ritenuti necessari.

7. Le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso e cassare la sentenza con rinvio ad altro giudice per un nuovo giudizio il quale dovrà accertare se il progetto rispetti i requisiti previsti dall’art. 69 d.lgs. 276/2003 ai fini dell’applicazione delle conseguenze ivi stabilite dalla legge.

Il giudice del rinvio provvederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385,3° comma c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.