CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8143
Professionista – Avvocato – Pensione di vecchiaia – Riliquidazione – Computo dei contributi
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 13.7.2010, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’Avv. R.C. di aver riliquidata la propria pensione di vecchiaia con il computo, nella relativa base di calcolo, dei contributi relativi al periodo 1971-1974.
La Corte, in particolare, attribuiva efficacia decisiva alla dichiarazione dell’Avv. C, di essere stato iscritto, per quel periodo, nella categoria B dei ruoli di ricchezza mobile, in cui sono allocati i percettori di redditi d’impresa, e sul presupposto che si trattasse di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense negava che l’assicurato avesse diritto alla riliquidazione richiesta.
Contro questa pronuncia ricorre l’Avv. C. con quattro motivi.
Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo in via preliminare la carenza d’interesse ad impugnare per avere l’Avv. C. richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi relativi al periodo in contestazione. Nelle more della decisione il ricorrente è deceduto e si sono costituite le eredi in epigrafe.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 2, I. n. 319/1975, in relazione all’art. 3, r.d.l. n. 1578/1933, e all’art. 11 prel. c.c., per avere la Corte di merito applicato retroattivamente la disposizione che attribuisce alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la potestà di accertare eventuali situazioni d’incompatibilità degli iscritti rispetto all’esercizio della professione. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’onere della prova circa lo svolgimento o meno di attività incompatibili con l’esercizio della professione.
Con il terzo e quarto motivo, parte ricorrente si duole di contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte di merito per un verso esaminato i fatti positivi che erano stati addotti al fine di dare la prova del mancato esercizio di attività in situazioni d’incompatibilità e per altro verso argomentato in modo esaustivo le ragioni che l’avevano condotta a ritenere raggiunta la prova in ordine all’effettivo esercizio di tali attività.
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce accertamento di fatto ormai intangibile l’affermazione del primo giudice secondo cui i contributi relativi al periodo in contestazione «sono stati rimborsati […] con lettera dell’11.12.01 a fronte di sua [scil.: dell’Avv. C.] richiesta del settembre precedente» (cfr. controricorso, pag. 5): trattasi infatti di statuizione che, non avendo formato oggetto d’impugnazione in grado di appello, è necessariamente coperta da giudicato. E se,così è, è evidente che parte ricorrente difetta d’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, dal momento che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’insussistenza di alcun automatismo delle prestazioni previdenziali in favore degli avvocati e la necessaria commisurazione delle prestazioni ai contributi effettivamente versati (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 5672 del 2012 e 26962 del 2013).
Pertanto, non potendo comunque parte ricorrente ricavare alcun concreto beneficio dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, non potendosi dare ingresso a censure con cui si deduca la violazione di norme giuridiche sostanziali o processuali prive di rilievo pratico rispetto alle domande o eccezioni proposte (cfr. da ult. Cass. n. 20689 del 2016).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.700,00, di cui €. 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325 - In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2021, n. 23162 - I contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di supplementi di pensione e, dunque, di essi non può tenersi conto ai fini della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023 - La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3660 - Riliquidazione della pensione di vecchiaia rilevano gli "ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione"
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21363 - In tema di pensione di vecchiaia anticipata si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua, in modo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…