Tributi – Accertamento – Immobile trasferito privo di rendita catastale – Avviso di liquidazione dell’imposta complementare Invim, trascrizione e catastale
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata
1.O.L. donava ai figli di O.F. e O.M. una casa sita in Enna chiedendo l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge numero 70/1988, convertito dalla legge numero 154/1988 poiché l’immobile trasferito era privo di rendita catastale. A seguito dell’attribuzione della rendita da parte dell’UTE, l’ufficio emetteva nei confronti di O.F. e O.M. avviso di liquidazione dell’imposta complementare Invim, trascrizione e catastale. L’avviso veniva impugnato da entrambi i contribuenti i quali deducevano di aver presentato istanza di condono versando i relativi importi dovuti. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la sentenza veniva impugnata solamente da O.M.. Essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado nei confronti di O.F., che nel frattempo era deceduto, l’agenzia delle entrate notificava agli eredi O.L., O.A. e A.G. la cartella di pagamento che veniva impugnata assumendosene l’inammissibilità e l’improcedibilità per l’intervenuta definizione della controversia mediante condono e per il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato in solido O.M., avendo la CTR accolto il ricorso dallo stesso proposto contro la sentenza di primo grado. La commissione tributaria provinciale di Enna accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’ufficio, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, lo rigettava sul rilievo che la lite era stata definita per condono, essendo esso applicabile alla fattispecie dato che l’ufficio finanziario aveva contestato il valore dell’immobile.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti.
3. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 19 e 68 del decreto legislativo numero 546/1992, 1306 e 2909 cod. civ., 112 e 324 cod. proc. civ, 19 del d.p.r. 643/1972, 56 del d.p.r. 131/1986 e nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per violazione del giudicato costituito dalla sentenza della commissione tributaria di primo grado sfavorevole ai contribuenti.
Sostiene la ricorrente che il coobbligato O.F. non aveva impugnato la sentenza della commissione tributaria di primo grado di rigetto del suo ricorso avverso l’avviso di liquidazione sicché la cartella era impugnabile esclusivamente per vizi propri. Né potevano i contribuenti giovarsi della sentenza favorevole ottenuta dall’obbligato in solido O.M., ai sensi dell’articolo 1306 cod. civ., in quanto la sentenza favorevole pronunciata dalla CTR era stata annullata con rinvio dalla corte di cassazione.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 2 quinques del decreto legge numero 564/1994, convertito dalla legge numero 656/1994, all’articolo 12 del decreto-legge numero 70/1988, convertito con modificazioni dalla legge numero 154/1988, all’articolo 52, comma 4, d.p.r. 131/1986. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che la lite fosse suscettibile di definizione per condono in quanto esso non trova applicazione per le controversie che investano esclusivamente la correttezza di atti liquidatori.
5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il dedotto profilo della violazione di legge derivante dal fatto che la cartella di pagamento, una volta divenuto definitivo il provvedimento impositivo per mancata impugnazione, poteva essere impugnata solo per vizi propri. I contribuenti, pertanto, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, in base alla quale era stata negata l’applicabilità del condono alla lite di che si trattava, avrebbero avuto l’onere di impugnare la sentenza stessa per ottenere una pronuncia favorevole e, non avendolo fatto, era loro precluso reintrodurre la medesima questione con l’impugnazione della cartella. Inoltre neppure potevano giovarsi del giudicato esterno favorevole ottenuto dal coobbligato in solido O.M.. Ciò in quanto la Suprema Corte, con decisione n. 244419 del 26.3.2008, ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla CTR favorevole al contribuente, di talché la decisione invocata dai ricorrenti non è passata in giudicato. In secondo luogo mette conto considerare che è preclusa la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato quando il giudizio da lui instaurato si sia concluso con sentenza sfavorevole passata in giudicato (Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 9577 del 19/04/2013).
7. Il secondo motivo rimane assorbito.
8. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.