CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27492

Tributi – Contenzioso tributario – Decesso del difesore – Notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza allo studio dopo il decesso – Notifica inesistente – Sanabilità – Continuazione dell’attività di studio da altro professionista. – Adesione a condono in corso di giudizio – Estinzione del processo

Esposizione della ragione in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata

1. O.P. e M.B. impugnavano gli avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio del registro aveva richiesto il pagamento dell’Invim relativa alla vendita di due terreni agricoli. La Commissione tributaria di primo grado di Roma rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti proponevano appello e la Commissione tributaria di secondo grado di Roma lo accoglieva. L’Ufficio proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale, la quale lo accoglieva sul rilievo che l’istanza di restituzione in termini formulata dal difensore dei contribuenti, il quale aveva rappresentato che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione era stata indirizzata al difensore nelle more deceduto, era da rigettarsi in quanto era stato garantito il diritto di difesa dei contribuenti poiché la notifica era pervenuta allo studio legale di appartenenza del predetto legale. Nel merito rilevava che non ricorreva solidarietà nell’ipotesi di imposta di registro ed Invim.

2. Avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370, comma 1, cod. proc. civ..

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per inesistenza della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione e violazione del principio del contraddittorio in quanto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stata effettuata nel 2012 all’avvocato L.D.P. che era deceduto nel 2001 e l’atto era stato recapitato allo studio legale per mero equivoco, dato che in esso operava un omonimo nipote dell’originario difensore dei ricorrenti.

4. Con il secondo motivo deducono nullità del procedimento, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., per omessa pronunzia in ordine alla cessazione della materia del contendere dipendente dal fatto che i contribuenti avevano formulato l’istanza di condono per il pagamento dell’Invim ed avevano versato la relativa imposta.

5. Con il terzo motivo deducono omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in ordine alla circostanza dell’esistenza del condono.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, cui questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall’albo deve essere considerata nulla e non inesistente – e, come tale, sanabile – nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell’avvocato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell’atto è stata consegnata (Cass. n. 58 del 07/01/2010). Ne deriva che la costituzione in appello dell’avvocato F.D.P., figlio del deceduto avvocato L.D.P. è valsa a sanare con effetto retroattivo la nullità della notifica in quanto la notifica è stata sì eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario deceduto nelle more del processo, ma l’organizzazione dello studio, del quale faceva parte il figlio, aveva continuato ad operare anche dopo il decesso.

8. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono fondati. Invero la Commissione tributaria centrale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla causa di estinzione per condono dedotta dai ricorrenti con la memoria di resistenza depositata il 1° agosto 1997.

8. In accoglimento del secondo e del terzo motivo si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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