CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2018, n. 2235
Tributi – Contratto con società statunitense – Cessione del diritto di utilizzazione di un “software” – Convenzione contro le doppie imposizioni – Applicazione ritenute alla fonte sul corrispettivo
Fatti di causa
La società C.C., con sede in Usa, in data 23.8.2000 stipulava con la società C.S.E. srl, con sede in Italia, un contratto con il quale cedeva il diritto alla utilizzazione di un programma “software”. La società C. corrente in Italia applicava una ritenuta alla fonte del 10% sulla somma complessiva di euro 9.228.614 corrisposta alla società C. statunitense nei periodi di imposta dal 2000 al 2004.
La società percipiente C.C. riteneva che la ritenuta da applicare non fosse quella del 10% dell’ammontare lordo del canone prevista per tutte le ipotesi residuali dall’art. 12, comma 2, lett.e), della legge n. 763 del 1985 di ratifica della Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, bensì quella del 5% dell’ammontare dei canoni corrisposti per la concessione in uso del diritto d’autore su opere dell’ingegno prevista dal citato art.12, comma 2, lett.a). Pertanto, in data 21.7.2005, presentava istanza di rimborso della eccedenza di imposta versata pari ad euro 461.430.
A seguito del silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria la società C.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo rigettava con sentenza del 9.5.2006, sul rilievo che le somme corrisposte da C.S.E. a C.C. non erano royalties versate per la concessione del diritto all’uso dell’opera dell’ingegno, bensì un corrispettivo per l’attribuzione del diritto alla commercializzazione del programma informativo.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva, ritenendo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che il contratto in oggetto aveva trasferito alla C.S. elusivamente il diritto di sfruttamento del software.
Contro la sentenza di appello la Agenzia delle Entrate propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
La società C.C. non resiste.
Con successiva memoria l’Agenzia delle Entrate ricorrente chiede di dichiarare estinta la causa per cessazione della materia del contendere, in quanto la società C.C. ha rinunciato al rimborso richiesto e l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida la rinuncia alla istanza di rimborso, con reciproca rinuncia alla richiesta di spese di lite.
Ragioni della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta rinuncia alla richiesta di rimborso. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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