CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2017, n. 16289
Tributi – Tarsu – Avviso di accertamento – Obbligo di allegazione delibere comunali richiamate nell’atto – Esclusione
Massima:
Non vi è alcun obbligo per il Comune di allegare all’atto impositivo le deliberazioni della giunta comunale, trattandosi di atti che, essendo sottoposti a pubblicità’ legale, devono considerarsi conosciuti o conoscibili dagli interessati.
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e dato atto che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 10760/48/2015, depositata il 2 dicembre 2015, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune di Forio dal Ristorante L.B. di B.R. & C. S.a.s. (di seguito società), avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della società avverso avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno 2012.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Forio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia cumulativamente «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. = Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio = Mera apparenza, inesistenza della motivazione su altri punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.».
Di là dalla commistione di censure che può rilevarsi dalla rubrica, testualmente riprodotta, nell’illustrazione del motivo appare sufficientemente enucleabile in modo autonomo la censura principale relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in oggetto l’atto impositivo non avesse adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione, per mancata allegazione delle delibere in esso richiamate. Il motivo è manifestamente fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.
Tale principio è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di TARSU, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568).
D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili» (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044).
La sentenza impugnata, che, ignorando del tutto l’indirizzo innanzi menzionato, per rifarsi, senza alcun ulteriore approfondimento, ad un precedente (Cass. sez. 5, 1 ottobre 2010, n. 20535) rimasto isolato, si è posta in contrasto con il succitato orientamento largamente prevalente di questa Corte, al quale va assicurata in questa sede ulteriore continuità, e va dunque cassata.
E appena il caso, infine, di osservare, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente in memoria che, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 d.lgs. n. 267/2000) la pubblicazione delle delibere deve presumersi e non essere oggetto di specifica prova da parte dell’Ente.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra formulati.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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