CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13568
Tributi – IVA – IRPEF – Accertamento – Cessione di aree edificabili – Plusvalenze
Fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe indicata ha riconosciuto la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di L.M.C. per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 relativi ad IVA ed IRPEF.
Gli avvisi concernevano, per quanto interessa il presente giudizio: a) l’accertamento di una maggior IVA per tutti gli anni di imposta, conseguente a maggiori vendite accertate sulla base delle rese medie dell’uva da mosto per ettaro nei tre anni precedenti all’annualità in verifica, rilevate rispettivamente all’IPA di Caltanissetta e di Palermo, che faceva presumere una produzione superiore alle vendite dichiarate; b) l’accertamento di plusvalenze tassabili ai fini IRPEF derivanti da cessione di aree edificabili avvenuta in data 14.01.2004, 11.02.2004 e 21.12.2004, aree pervenute alla contribuente a seguito di donazione in data 12.05.1999 e per le quali era stato presentato un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Vallelunga Pratameno con delibera n. 27/2003 e, di seguito, stipulata la convenzione di lottizzazione in data 07.10.2003, antecedente alla cessione.
Il giudice di appello ha ravvisato la fondatezza degli accertamenti.
2. La contribuente ricorre per cassazione su quattro motivi; l’Agenzia delle entrate, intimata, ha partecipato alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in riferimento all’art. 67, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R., in merito alla accertata plusvalenza da cessione di terreni edificabili (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Secondo la ricorrente non era maturata alcuna plusvalenza tassabile in quanto la convenzione di lottizzazione era stata stipulata pochi mesi prima della cessione delle aree e non aveva inciso sul valore delle stesse; sostiene, inoltre, di avere contestato sia in primo che in secondo grado la determinazione del valore (normale) di mercato di € 16,22 al mq, stabilito dalla G. di F. e dall’Amministrazione sulla base del regolamento comunale alla data del 01.10.1999 rivalutato fino all’ottobre 2003, e che la CTR, nel confermare tale criterio di calcolo aveva violato la normativa prima richiamata.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), individuato nella determinazione del valore normale dei terreni lottizzati effettuata al 01.01.1999, seppure tale valore fosse stato poi aumentato con gli aggiornamenti ISTAT, anziché al 07.10.2003, data di inizio della lottizzazione. A parere della ricorrente la diversa soluzione avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia e la CTR aveva omesso di motivare su tale fatto.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).
Si sostiene che, anche volendo riferire il parametro di determinazione del valore normale al 1999, non è dato
comprendere la ragione per cui sia stata data preferenza al regolamento ICI del Comune di Vallelunga Pratameno rispetto al criterio indicato nell’art. 68 del T.U.I.R. riguardo ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per donazione.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ. (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).
A parere della ricorrente il criterio della “resa media per ettaro”, utilizzato dall’Amministrazione per determinare presuntivamente la produzione di uva da mosto venduta, non costituiva presunzione grave, precisa e concordante in mancanza di ulteriori rilievi/fatti/irregolarità e non teneva conto né della qualità del prodotto, né dei danni che questi aveva potuto subire per eventi atmosferici o altro. Sostiene quindi che la CTR, nel ritenere “ineccepibili le contestate violazioni” non aveva verificato il rispetto delle norme in tema di onere della prova per presunzioni.
2.1 I primi tre motivi concernono tutti la plusvalenza accertata sulla cessione dei terreni.
2.2. Il secondo motivo va esaminato con priorità per ragioni logiche; è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri due motivi.
2.3. Giova premettere che la motivazione della CTR, nel merito, è concentrata nella seguente affermazione: “Di contro dall’esame del diritto sostanziale, sembrano ineccepibili le contestate violazioni (…) ineccepibile la contestata omessa dichiarazione della plusvalenza della cessione dei terreni lottizzati.” (fol. quarto).
2.4. Invero la sintetica ed assertiva motivazione è assolutamente inidonea a comprendere l’iter logico/giuridico seguito dalla Commissione per giungere alla sua determinazione, né a ciò è di ausilio la restante articolazione della sentenza, concernente questioni eminentemente processuali. La motivazione si esaurisce nella conclusiva determinazione, senza esaminare la fattispecie concreta e senza ricostruire i presupposti in fatto funzionali all’applicazione di una normativa, piuttosto che di altra, nel rispetto del criterio di vigenza temporale.
Si deve concludere che la obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento comporti la fondatezza della doglianza (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).
2.5. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei motivi primo e terzo.
2.6. Invero il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e presuppone che la fattispecie concreta sia incontestata tra le parti ovvero oggetto di accertamento non censurato da parte del giudice di merito (Cass. n. Cass. nn. 4178/2007, 8315/2013).
Nel caso in esame la sentenza, come già sottolineato, è del tutto carente per quanto attiene l’accertamento del fatto e ciò implica l’assorbimento dei motivi.
3.1. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la mancata trascrizione dei pregressi atti processuali non consente di verificare la tempestiva introduzione nel giudizio della questione, che si palesa come nuova.
4.1. In conclusione, il ricorso va accolto sul secondo motivo, assorbiti i motivi primo e terzo ed inammissibile il quarto; la sentenza impugnata va cassata e va rimessa al giudice in altra composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sul secondo motivo, assorbiti i motivi primo e terzo ed inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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