CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2017, n. 13570
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Cessione terreni edificabili – Plusvalenza
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle entrate ricorre su un motivo per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano che, con la sentenza n. 82/02/11, depositata il 17.12.2011 e notificata in data 21.12.2011, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di V.H. e A.M.H. per IRPEF relativa all’anno di imposta 2002, con i quali era stata contestata la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata dalla cessione di terreni edificabili nel Comune di Bolzano con contratto preliminare del 21.01.2002 e definitivo del 03.05.2002.
2. Il giudice di appello ha ricordato che, all’epoca del contratto di vendita, il terreno in questione era inserito nel PUC quale “verde agricolo” ed ha affermato che la delibera della Giunta Comunale di Bolzano in data 20.11.2001, nella quale, oltre ad autorizzarsi l’acquisto, era specificato che l’area era destinata ad essere trasformata, attraverso apposita variante di PUC in zona residenziale per l’edilizia abitativa agevolata, anche se seguita in data 15.11.2001 dal parere positivo della Commissione Urbanistica Provinciale sull’idoneità dell’area quale terreno edificabile, non era tuttavia idonea a modificare il PUC, nemmeno nei sensi precisati dalla sentenza della Cassazione n. 20097/2009, perché la legge provinciale n. 13/1997 attribuiva ogni modifica del piano urbanistico comunale al Consiglio e non alla Giunta comunale. Ne ha dedotto che al momento della cessione i terreni non erano suscettibili di utilizzazione edificatoria.
3. Le contribuenti resistono con controricorso, accompagnato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b) (già art. 81) del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 11 della legge n. 413/1991 e dell’art. 87 della legge provinciale n. 13/1998 (art. 360, primo comma, n. 3, cod, proc. civ.).
Sostiene la ricorrente che, all’epoca della cessione, l’Amministrazione comunale (futura acquirente) aveva già deliberato di procedere all’acquisto dell’arca, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. n. 13 del 1998, art. 87, che condiziona il finanziamento provinciale appunto all’acquisto di aree suscettibili di essere destinate all’edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica. Pertanto, in virtù dell’interpretazione sostanzialistica accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima della formale approvazione da parte del Consiglio comunale, l’area avrebbe acquistato una potenzialità edificatoria economicamente apprezzabile, anche a fronte del corrispettivo effettivamente pagato.
2. Il motivo è infondato.
3. Con un orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo, e quindi che sia già intervenuta, quanto meno, l’approvazione di una variante al piano regolatore generale (Cass. nn. 13142/2014, 7909/2016). Pertanto, come già affermato da questa Corte, un’aspettativa – anche giuridica, corrispondente ad un acquisto L.P. n. 13 del 1998, ex art. 87 – non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo (Cass. n. 25821/2016).
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Il concreto svolgimento della vicenda integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per pervenire all’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
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