CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2016, n. 24378
Compensi degli amministratori -Indeducibili se troppo alti – Attività di commercializzazione di prodotti pubblicitari
Fatti di causa
M.G.F. ha ceduto nel 2000 un’azienda di sua proprietà a terzi soggetti ma senza presentare dichiarazione dei redditi comprensiva della plusvalenza realizzata. L’Agenzia delle Entrate ha dunque calcolato il maggior reddito conseguente alla vendita recuperando a tassazione la relativa somma.
La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che nel 2003 la vendita è stata annullata dal giudice civile, ed ella ha dovuto restituire la somma a suo tempo incassata, così che di fatto non si è realizzata alcuna plusvalenza tassabile.
Questo argomento ha trovato il favore dei giudici di primo e secondo grado.
Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso, con i quali assume invero la inderogabilità del principio di competenza che impone di dichiarare prima la plusvalenza e poi la perdita successiva, dovuta alla restituzione della somma, e non già di seguire il principio di cassa.
A fronte di tale ricorso, non si è costituito il contribuente.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione degli articoli 89 e 109 TUIR. Sostiene che, ritenendo legittimo non dichiarare la plusvalenza nel momento in cui si è realizzata, sul presupposto implicito che è poi venuta meno qualche anno dopo, la sentenza impugnata ha disatteso il principio di competenza, il quale prevede che gli incrementi si dichiarano nell’anno di formale insorgenza, a prescindere dal momento di effettiva realizzazione. Principio che deve ritenersi inderogabile, o comunque non disponibile dal contribuente.
2. Con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime norme, ma sotto altro aspetto. Ritiene l’Agenzia che la sentenza impugnata nel consentire di non dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui si è realizzata ha violato il principio di competenza che impone di dichiarare il reddito quando si produce formalmente a prescindere dal momento di incasso effettivo.
3. Con un motivo che si rubrica come 2bis, l’Agenzia denuncia omessa motivazione su un fatto controverso, e precisamente su una circostanza da lei dedotta in corso di giudizio. L’Agenzia aveva fatto presente che a seguito dell’annullamento della vendita, la contribuente aveva riacquistato la qualifica di imprenditrice nel 2003 e che dunque poteva a quel punto dichiarare la perdita conseguente alla restituzione della somma. Fatto di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, al di là della formulazione separata, propongono in realtà una doglianza sostanzialmente unica.
Invero, è regola costante quella per cui gli incrementi patrimoniali si denunciano secondo il criterio della competenza, che è inderogabile, non potendo il contribuente scegliere quando dichiarare le poste attive o passive a sua discrezione, dovendolo invece fare solo nel periodo indicato dalla legge come di competenza (da ultimo Sez. 5 n. 16349 del 2014; Sez. 5 n. 27296 del 2014). E’ dunque obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui è formalmente realizzata, a prescindere da quando avviene materialmente l’incasso della somma lucrata.
In applicazione di tale principio, la plusvalenza realizzata con la vendita dell’azienda va dichiarata secondo il criterio della competenza a nulla rilevando che eventualmente e successivamente, la vendita possa essere annullata con conseguente restituzione dell’incasso. I due momenti comportano due eventi fiscalmente autonomi, la realizzazione della plusvalenza per mezzo della vendita, da un lato, e la restituzione della somma conseguente all’annullamento, della vendita, dall’altro. Così che, per il principio inderogabile di competenza, l’uno evento va dichiarato come guadagno e l’altro come perdita nei distinti momenti in cui formalmente si verificano.
Invece il contribuente che, realizzata la plusvalenza, non la dichiara sul presupposto che verosimilmente non incasserà la somma, perché l’atto sarà annullato con conseguente obbligo di restituzione, dispone del principio di competenza a sua discrezione scegliendo il periodo temporale di riferimento dell’imposta, che invece è previsto per legge.
Il terzo motivo (indicato come 2 bis) può conseguentemente ritenersi assorbito dall’accoglimento degli altri due.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese quanto al giudizio di merito, che si è concluso in entrambi i gradi con l’accoglimento delle ragioni del contribuente, possono compensarsi. Quelle del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di 2800,00 oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24848 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il…
- I compensi per gli amministratori sono indeducibili se non deliberati e non costituisce violazione del divieto della doppia imposizione
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19571 del 17 giugno 2022 - In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17367 - Possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10679 depositata il 4 aprile 2022 - I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6540 depositata il 12 marzo 2024 - Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, e la nozione di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…