CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2016, n. 24411
Tributi – Avvisi di accertamento – Recupero a tassazione delle imposte dovute
Ritenuto in fatto
1.1. A seguito di una verifica fiscale a carattere generale, la F.L. di F.A. & C. s.a.s., nonché i soci della medesima, erano raggiunti da 19 distinti avvisi di accertamento con cui l’ufficio di Castelnuovo di Garfagnana dell’Agenzia delle Entrate, recependo le risultanze di verifica, provvedeva a recuperare a tassazione le imposte dovute assumendo che la vendita frazionata dei singoli beni aziendali a cui essi avevano proceduto nel corso dell’anno 2002 dissimulasse una cessione di azienda.
Opposti vittoriosamente in primo grado, gli atti impositivi anzidetti erano riesaminati, su appello del fisco, dalla CTR Toscana che, pronunciando nel merito delle riprese, riteneva di dover distinguere fra attività di vendita all’ingrosso e attività di vendita al minuto e su questo rilievo, richiamate le allegazioni dell’appellante, ha espresso l’avviso che “per quanto riguarda la vendita all’ingrosso questa Commissione ritiene che siano fondati gli elementi di fatto e di diritto prospettati dall’ufficio e giudica che in effetti vi sia stata una cessione non dell’intera azienda, ma di un solo ramo di azienda” con riferimento solo alle attività oggetto di cessione all’ingrosso.
Avverso detta decisione ricorrono ora le parti in via principale con un ricorso su due motivi e l’Agenzia in via incidentale sulla base di un solo motivo.
1.2. Nelle more dell’odierna udienza i soci della ricorrente società hanno aderito alla procedura di cui all’art. 39, comma 12, d.l. 98/11 e, a fronte del diniego opposto dall’ufficio con atti recanti protocollo 59258, 59266 e 59261, hanno instato questa Corte per il suo annullamento a mente dell’art. 16, comma 8, L. 289/02, richiamato dall’anzidetto art. 39.
Di seguito, con comunicazione in data 27.11.2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’intervenuto perfezionamento della procedura di definizione chiedendo che riguardo ai predetti sia perciò dichiarata l’estinzione della lite.
1.3. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
Considerato in diritto
2. Va previamente disposta la riunione al presente ricorso, per ragioni di connessione dei ricorsi iscritti al RG 28657/12, 28658/12 e 28660/12 concernenti l’impugnazione dei soci avverso il diniego di condono.
3. Dalla citata comunicazione fatta pervenire dall’Agenzia delle Entrate, discende poi, quanto alla lite promossa dai soci in unione con la società, l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dall’art. 16, comma 8, l. 289/02, richiamato dal citato art. 39 dichiarando la quale andrà disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 46 D.lg. 546/92, nonché la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11); e quanto alla lite promossa dai soci uti singuli avverso il diniego di condono inizialmente opposto dall’amministrazione, l’inammissibilità dei proposti ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione.
4. Nel merito della residua materia del contendere, va detto che con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale la F. s.a.s. deduce che la CTR ha omesso di pronunciare – nel secondo caso incorrendo pure nell’omesso esame di un punto decisivo – sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dai medesimi sollevata sia in quanto l’atto relativo “non è stato sottoscritto dal difensore dell’ufficio”, “è costituito da 11 pagine non numerate” e “non ha alcuna indicazione in merito all’organo giudicante davanti al quale viene proposta la domanda” (primo motivo); sia in quanto “l’originale dell’atto di appello depositato dall’ufficio era diverso dalla copia dichiarata conforme notificata alle controparti” (secondo motivo).
4.2. Entrambi i motivi, osservato previamente che “l’omesso esame di un punto decisivo” lamentato con il secondo di essi non concreta nell’illustrazione del motivo alcuna censura conseguente, – sono infondati.
4.3. Posto infatti che non basta ad integrare, come si è più volte ricordato, gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, è convinzione di questa Corte che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo” (5838/16; 966/16; 5351/07), onde esso non sussiste allorché, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, sia ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112, c.p.c. “una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia (5443/16; 4313/16; 5351/07).
Nella specie la constatazione che la CTR, pur se asseritamente investita della duplice questione qui sollevata, che involge la valutazione di un profilo pregiudiziale della vicenda al suo esame – atteso che se le eccezioni in punto di ammissibilità dell’appello avessero trovato accoglimento la CTR avrebbe dovuto definire in limine litis la controversia al suo esame – si sia invece pronunciata nel merito della pretesa induce a ravvisare un’impostazione della decisione in cui le dedotte questioni risultano implicitamente rigettate, risultando invero la pronuncia adottata logicamente e argomentativamente inconciliabile con l’accoglimento delle dette pregiudiziali.
Il denunciato vizio di omessa pronuncia è dunque insussistente.
5.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’Agenzia lamenta un vizio di omessa motivazione censurando la determinazione assunta dal decidente – che, distinguendo tra attività di vendita all’ingrosso ed attività di vendita al minuto, ha ritenuto che solo le prime fossero state fatte oggetto di una cessione di azienda – dappoiché la motivazione addotta al riguardo “non può certo ritenersi idonea a sostenere la statuizione di parziale rigetto dell’appello dell’ufficio e ciò tenuto conto della molteplicità di elementi evidenziati da quest’ultimo a fondamento dell’intera pretesa impositiva”, pure enumerati dal decidente, ma da lui non considerati.
5.2. Il motivo è fondato.
E’ palese il vizio motivazionale che affligge l’impugnato pronunciamento, atteso che, ricorrendo secondo il diritto vivente il vizio denunciato allorché dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, nella specie la CTR, pur dando atto in narrativa degli elementi istruttori allegati dall’ufficio a fondamento degli operati rilievi – in guisa dei quali il quadro probatorio delineato in direzione di una cessione di tutte le attività in favore della F.C. s.r.l. a suo tempo disimpegnate dalla verificata dissimulata sotto l’apparente esecuzioni di singoli atti di cessione, si valeva di una molteplicità di riscontri indiziari – ha inspiegabilmente provveduto a distinguere le attività operative all’ingrosso da quelle al minuto e sulla base di questa distinzione ha inteso risolvere la controversia. Ciò ha fatto, segnatamente, senza chiarire le ragioni di una siffatta operazione concettuale e senza soprattutto darsi cura di spiegare in che misura relazionale le circostanze allegate dall’ufficio potessero giustificare l’adozione di decisioni opposte, l’una favorevole alla tesi della cessione dell’azienda quanto alle attività all’ingresso, l’altra favorevole alla tesi della legittimità delle singole cessioni poste in essere dalla verificata quanto alle attività al minuto, quantunque l’assetto unitario della fattispecie e i molteplici riscontri in senso conforme giustificassero senz’altro uno sforzo motivazionale più congruo onde sottrarre l’impugnata decisione al vizio denunciato.
6. Respinto il ricorso principale, va dunque accolto l’unico motivo del ricorso incidentale e di riflesso, cassata nei limiti del motivo accolto la sentenza in esame, la causa va rimessa al giudice territoriale per una nuova disamina a mente dell’art. 383, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere quanto al ricorso 8320/09 promosso dai soci e dichiara inammissibili i ricorsi 28657/12, 28658/12 e 28660/12, compensa le spese di giudizio e cassa l’impugnata sentenza senza rinvio nei limiti della dichiarata estinzione;
respinge il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del ricorso accolto e rinvia la causa avanti alla CTR Toscana che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.