CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2016, n. 24458
Licenziamento – Per giustificato motivo oggettivo – Ragioni inerenti all’attività produttiva – Decisione del datore di lavoro – Verifica
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 605/13, riformando la sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto da B.M.C. nei confronti di M.M.C. dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta il 9 maggio 2001 e, per l’effetto, condannava la M. a riassumere la B. entro tre giorni o in difetto a corrisponderle una indennità pari a sei mensilità, oltre accessori. Condannava altresì la M. al pagamento di differenze a titolo di retribuzione ordinaria, mancato preavviso e TFR, per un totale di Euro 37.294,22, già detratto l’importo di euro 8.803,26 corrisposto nel corso del giudizio di primo grado.
2. La M., titolare di una farmacia definita di tipo rurale, sita in San Gregorio d’Ippona, aveva licenziato la ricorrente, assunta con mansioni di magazziniera, per riduzione di personale imposta dall’andamento dell’attività svolta in un comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’urgenza di procedere ad un contenimento dei costi, mediante la soppressione del posto della ricorrente, con diretto e personale svolgimento, da parte della medesima farmacista, delle mansioni già assegnate alla B.
3. Osservava la Corte territoriale che l’appellata non aveva provato l’esistenza di quella situazione di contingenza economica negativa che avrebbe dovuto giustificare l’eliminazione della posizione lavorativa della B., non potendosi ritenere giustificato un licenziamento che, anziché rispondere all’esigenza di una riduzione di costi in presenza di situazioni economiche negative alla base del riassetto organizzativo, sia solo funzionale al risparmio sulle retribuzioni al personale dipendente. Inoltre sul datore di lavoro ricade l’onere di dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della riorganizzazione aziendale.
4. Quanto alle differenze retributive, la Corte di appello, premesso che era rimasto dimostrato in giudizio che la B. aveva svolto mansioni di commessa, corrispondenti alla 5^ qualifica funzionale, riteneva fondata integralmente la pretesa nei termini di cui alla c.t.u. contabile.
5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.M.C. con due motivi. Resiste con controricorso B.M.C.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 604/66, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Si verteva in un’ipotesi di trasformazione dell’attività riconducibile alla sostituzione del lavoro svolto dalla dipendente licenziata con l’attività espletata direttamente dalla datrice di lavoro. Sin dal ricorso introduttivo la convenuta aveva allegato che, nel periodo in cui la ricorrente aveva prestato attività nella farmacia, c’era sempre stato un farmacista in sostituzione o in aggiunta alla titolare e che il licenziamento era stato motivato dall’esigenza di garantire la presenza permanente in farmacia di personale laureato, esigenza sorta a seguito dell’incremento degli impegni familiari della stessa M. (accresciuti bisogni dei tre figli in età scolare e divorzio dal coniuge), che le avevano imposto una riorganizzazione della propria vita privata. Era dunque emersa la necessità di assumere due farmaciste che si alternavano in regime di part-time nella gestione dei rapporti con la clientela, mentre era divenuto troppo oneroso mantenere altro personale con mansioni inferiori. Successivamente al licenziamento della B., non era stata assunta alcuna magazziniera né altro personale parafarmaceutico, poiché alla tenuta del magazzino aveva provveduto la M. di persona, come riferito dai testi. Dunque, alla luce delle sopraggiunte esigenze della convenuta, era divenuto inutile e molto oneroso mantenere una posizione lavorativa ormai sovrabbondante.
2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto “pienamente condivisibili” le conclusioni del C.t.u., senza esprimere i motivi per i quali veniva riformata sul punto la sentenza di primo grado; questa aveva rigettato il capo di domanda relativo al riconoscimento degli scatti di anzianità e della 14^ mensilità, motivando che la disciplina collettiva poteva essere utilizzata nel caso in esame solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. e ciò non consentiva di includere gli istituti retributivi indiretti come le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità. La sentenza di appello era immotivata al riguardo. Inoltre, erano state considerate 26 giornate lavorative al mese, anziché di 20/23 giorni risultanti dal libro retribuzioni prodotto e mai contestato.
3. Il primo motivo è fondato.
4. Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che viene in questa sede ribadito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (v. Cass. 21121 del 2004, n. 17887 del 2007, n. 15157 del 2011, n. 7474 del 2012; Cass. S.U., n. 10144 del 2012; v. pure Cass. n. 10144 del 2012, n. 19197 del 2013, n. 24037 del 2013).
4.1. E nella stessa ottica si è più volte ribadito che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve ricondursi anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, motivo questo rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
4.2. Occorre cioè – ed è questo l’ambito dell’accertamento demandato al giudice di merito – che risulti l’effettività e la non pretestuosità delle ragioni addotte dall’imprenditore, a giustificazione della soppressione, in via mediata attraverso l’indicazione delle motivazioni economiche che tale scelta hanno determinato. In altri termini, al giudice è demandato il compito di riscontrare nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di opportunità economiche rimesse all’insindacabile scelta dell’imprenditore, la genuinità del motivo oggettivo indicato a giustificazione del licenziamento e il nesso di causalità tra tale motivo e il recesso.
5. La Corte di appello, pur dando atto che il motivo addotto nella lettera di licenziamento (“riduzione di personale”) era stato specificato in giudizio dalla convenuta nel senso del “diretto e personale svolgimento” delle mansioni già espletate dalla B., ha omesso di esaminare funditus se tale motivo, interpretato alla luce delle altre circostanze dettagliate nelle difese di primo grado e delle emergenze istruttorie, fosse effettivo e non pretestuoso. La Corte di appello ha invece negato che la convenuta potesse procedere alla soppressione del posto di lavoro occupato dalla B. al solo fine di realizzare economie di spesa, così ingerendosi indebitamente nel merito delle scelte economiche adottate dalla datrice di lavoro.
5.1. Il giudice di merito ha dunque omesso l’indagine che invece occorreva condurre, avente ad oggetto la pertinenza della scelta organizzativa alle ragioni addotte dalla convenuta. Tale indagine è intrinseca alla effettività della causale del licenziamento, poiché l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo rende illegittimo il recesso, mentre è giustificato il motivo che sia effettivo, ossia non fittizio o apparente, e in nesso causale con il recesso.
6. Il riscontro di effettività non attiene alla sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore o di ridurre il personale, non potendo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trovare la sua ontologica giustificazione nella scelta operata (ad libitum) dall’imprenditore (sarebbe così preclusa in radice la verifica di legittimità non rimanendo al giudice altro riscontro se non la presa d’atto che il lavoratore licenziato occupava il posto di lavoro soppresso), ma attiene alla verifica del nesso causale tra soppressione del posto di lavoro e le ragioni della organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso.
7. Ai richiamati principi non si è attenuto il giudice di merito che ha del tutto omesso di condurre l’accertamento che gli era demandato, sostituendosi invece all’imprenditore nella valutazione della opportunità della scelta economica di sopprimere il posto di magazziniera/commessa.
8. Il secondo motivo è invece inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
8.1. Tutte le questioni introdotte dalla ricorrente postulano l’esame della c.t.u. contabile che la Corte di appello ha dichiarato di condividere integralmente, anche per quanto attiene agli istituti di cui ha fatto applicazione, oltre che per l’elaborazione del calcolo del dovuto. La relazione peritale non è però stata riportate né in tutto, né in parte nel ricorso per cassazione, restando così preclusa ogni possibilità di verifica della fondatezza o meno delle censure mosse alla stessa.
8.2. La parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. nn. 13845/2007, 3224/2014, 16368/2014).
9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata per il riesame del merito.
10. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
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