CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2016, n. 24462

Mobilità – Gravi problematiche produttive ed economiche aziendali – Dipendenti da licenziare

Fatto

Con sentenza 3 maggio 2013, la Corte d’appello di L’Aquila, in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c., rigettava l’appello proposto da M.D. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice S. s.p.a. con lettera 27 dicembre 2005 e della coerente collocazione in mobilità dal 30 dicembre 2005, nonché delle conseguenze reintegratorie e risarcitorie.

In applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza 20 febbraio 2012 n. 2429, aveva annullato la sentenza della medesima Corte territoriale (che aveva invece riformato la sentenza del Tribunale, accertando l’illegittimità del licenziamento collettivo e condannato S. s.p.a. a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedente o in altro equivalente e a pagargli le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione), la Corte aquilana riteneva: a) legittima e corretta la comunicazione di apertura della procedura di mobilità con riferimento al solo centro operativo di Sant’Angelo (cui era addetto M.D.), sul rilievo del giudice di legittimità in assenza di specifica contestazione inerente la completezza e veridicità delle informazioni in essa contenute; b) la corrispondenza dei profili professionali dei lavoratori da licenziare con quelli indicati nella detta comunicazione di avvio, relativi a personale non specializzato e addetto alle opere di installazione della rete fissa tradizionale, in esito al concreto raffronto operato secondo la regola fissata dalla sentenza di cassazione della prima sentenza d’appello, per carente motivazione al riguardo.

La Corte territoriale escludeva, infine, l’esame dell’originario motivo di impugnazione di M.D., di tardiva comunicazione agli uffici del lavoro e alle associazioni di categoria rispetto a quella di recesso al singolo lavoratore, per la formazione di giudicato sul profilo di sussistenza del requisito di contestualità (da intendere nel senso di immediatezza) dell’intervallo temporale di tre giorni intercorso, non impugnato per cassazione.

Con atto notificato il 15 aprile 2014, il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste S. s.p.a. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., consistente nella giustificazione datoriale di messa in mobilità del personale del centro operativo di Città S. Angelo con esplicito riferimento alle “gravi problematiche produttive ed economiche aziendali determinate dalle condizioni di crisi del settore delle installazioni telefoniche conseguenti alla drastica riduzione degli investimenti operata dalla principale committente Telecom Italia Spa sin dall’inizio del 1998 … “: e quindi per ragioni di carattere generale e non limitate al suindicato centro operativo o a pochi altri.

Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., consistente nell’apodittica esclusione di alcuna incongruenza né discriminazione datoriale nella scelta dei dipendenti da licenziare, senza spiegazioni, per la mancata analisi dell’allegato alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ben altrimenti valorizzato dalla prima sentenza della Corte d’appello (poi annullata).

Il primo motivo, relativo ad omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella giustificazione datoriale di messa in mobilità del personale del centro operativo di Città S. Angelo con esplicito riferimento a ragioni di carattere generale e non limitate al suindicato centro operativo o a pochi altri, è infondato.

In esordio, occorre ribadire come alla parte sia preclusa la possibilità di sollecitare qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto fissato al giudice, investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione e vincolato da quest’ultima relativamente alle questioni da essa decisa (Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939), anche in riferimento ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presupponga come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito: sicché, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla Corte suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14075).

Nel caso di specie, con la sentenza 20 febbraio 2012, n. 2429, la Corte di cassazione ha premesso, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la possibilità di comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non necessariamente sull’intera azienda, ma anche, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (con richiamo di consolidato insegnamento di legittimità: Cass., nn. 13783/2006; 10590/2005; 13182/2003; 12711/2000; 5718/1999; 11465/1997).

Essa ha quindi rilevato, in base alla sentenza di primo grado, l’accertamento (non oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello) che la procedura di mobilità (che aveva attinto la sua motivazione giustificativa dalla specificità della crisi settoriale della quale era stato investito il Centro Operativo di Città Sant’Angelo) era stata l’epilogo inevitabile della CIGS originata dai medesimi fattori aziendali: così giustificando l’avvio della procedura di mobilità con riferimento al Centro Operativo di Città Sant’Angelo in virtù del collegamento con l’ammissione alla CIGS del personale del medesimo Centro Operativo e con l’impossibilità del suo reimpiego. Sicché, la Corte ha concluso fissando il principio di diritto, cui la Corte territoriale si è correttamente attenuta in sede di rinvio (per le ragioni esposte al punto 1, da pg. 5 a pg. 8 della sentenza), così statuendo: “in difetto di una specifica contestazione inerente alla completezza e veridicità delle informazioni, deve convenirsi che la delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è dipesa non già da una pura e semplice iniziativa datoriale, ma dalle ragioni produttive ed organizzative che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di inizio della procedura, conducenti a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta”.

Il secondo motivo, relativo ad omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’apodittica esclusione di alcuna incongruenza né discriminazione datoriale nella scelta dei dipendenti da licenziare, è inammissibile.

Il mezzo consiste nella censura di una valutazione, come chiaramente risultante dal suo tenore e non già nell’omissione di esame di un fatto storico (invece considerato e valutato), consistente nel concreto raffronto dei profili professionali dei lavoratori da licenziare con quelli indicati nella detta comunicazione di avvio, relativi a personale non specializzato e addetto alle opere di installazione della rete fissa tradizionale, operato dalla Corte territoriale al p.to 2 di pgg. da 8 a 10 della sentenza, in applicazione della regola di giudizio fissata da Cass. 20 febbraio 2012, n. 2429, secondo cui: “La Corte territoriale non ha spiegato perché tali indicazioni” (contenute nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità) “raffrontate con i profili professionali in concreto oggetto di licenziamento, debbano ritenersi inidonee alla necessaria correlazione fra le ragioni poste a giustificazione dell’esubero e l’individuazione dei lavoratori da licenziare, risultando quindi la motivazione insufficiente laddove afferma il difetto di qualsiasi informazione sul punto).

Sicché, la doglianza si concentra sul procedimento argomentativo a supporto dell’esame del suddetto fatto storico, appunto esaminato; ma tale vizio non è più denunciabile in base al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna M.D. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

 

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