Redditometro – Avviso di accertamento sintetico – Disponibilità di somme per far fronte ai bisogni familiari e alle rate di mutuo – Ricorso dell’Agenzia improcedibile
Ritenuto in fatto
Con atto del 24 novembre 2014 l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 117/04/14 dep 8.4.2014, che in controversia sull’impugnazione di avviso di accertamento sintetico in applicazione del c.d. redditometro, notificato ai fini dell’lrpef per anno 2004 (ex art. 38 commi 4 e 5 del d.P.R. 600/73), ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR in particolare ha considerato assolto l’onere della prova da parte del contribuente, avendo egli dimostrato con idonea documentazione bancaria di avere avuto nell’anno 2004 la disponibilità di somme per far fronte ai bisogni familiari e alle rate di mutuo, provenienti dalla vendita di due immobili avvenuta nel 2003: somme “sufficienti al rimborso delle rate di mutuo scadenti nel 2004”.
L.B. si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio.
Considerato in diritto
1. Pregiudiziale all’esame del ricorso è la verifica della sua tempestività, in relazione alla data di notifica della sentenza impugnata che, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, risale al 21.7.2014. Orbene, rispetto a tale data, il ricorso, notificato il 24 novembre 2014, è tardivo, essendo stato proposto dopo il decorso il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2 c.p.c. e dall’art. 51, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali).
2. Peraltro si riscontra il mancato deposito della copia dell’atto impugnato con la relata di notifica nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., previsto a pena di improcedibilità. Non avendo l’Agenzia delle entrate ottemperato a tale onere discende l’improcedibilità del ricorso, il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.200,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.