CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2017, n. 13728
Tributi – IRAP – Studio associato – Presupposto d’imposta sussistente ex lege
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, accogliendone parzialmente l’appello, nel giudizio introdotto dallo Studio Associato di A. B. G. S. con l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, mentre con riguardo a quanto versato per i periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002 ha ritenuto essersi resa definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, per essersi avvalso il contribuente della definizione automatica ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, con implicita rinuncia al diritto al rimborso, ha invece ravvisato la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta per gli anni 2003 e 2004, riconoscendo il diritto al rimborso in tale limitata misura.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per extrapetizione, per avere la Commissione regionale rigettato l’appello dell’ufficio sul presupposto dell’insussistenza del presupposto impositivo, quando invece l’allegazione della parte concerneva la problematica in punto di illegittimità o meno del tributo alla luce della normativa comunitaria; con il secondo motivo si duole della violazione del principio dell’onere della prova, per essersi limitato il contribuente a mere allegazioni in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione, laddove questa avrebbe dovuto essere provata, sia pure sulla base di regole empiriche che facilitano l’onere probatorio, come l’esame della dichiarazione dei redditi, del registro dei cespiti ammortizzabili o del registro dei pagamenti; con il terzo motivo lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine ai requisiti integranti l’autonoma organizzazione quali emergenti dalla documentazione da esso ufficio prodotta.
Il secondo motivo del ricorso, il cui esame logicamente deve precedere, è fondato nei termini dì seguito precisati.
Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “presupposto dell’ imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società, semplici e le associazioni senza, personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014).
Il motivo deve essere in tali termini accolto, assorbito l’esame del primo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato contribuente.
Le spese dell’intero processo devono essere compensate fra le parti, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
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