CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2017, n. 49992
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta distrattiva e documentale – Spoliazione completa del patrimonio della società fallenda – Sottrazione di risorse finanziarie ottenute con il finanziamento statale – Reato di pericolo – Responsabilità dell’amministratore
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 13.5.2013 di condanna del V. per i reati di bancarotta distrattiva et documentale (aggravata, in fatto, dalla rilevante consistenza patrimoniale del danno), aveva escluso la ricorrenza della aggravante da ultimo menzionata; aveva ridotto la pena nei confronti del V. in anni tre e sei mesi di reclusione per i predetti reati; ed aveva confermato, nel resto, per la posizione del ricorrente, la impugnata sentenza, riconoscendo, tuttavia, la continuazione tra i reati di bancarotta (per cui oggi si procede) e quello di cui all’art. 316 bis cod. pen., già giudicato a carico del V. con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari in data 22 giugno 2004, con la determinazione pertanto della pena complessiva, ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen., in anni quattro di reclusione, condanna quest’ultima che determinava peraltro la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta al V. con la sentenza da ultimo ricordata. Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad unico motivo di doglianza variamente articolato.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo ed unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta argomentativa della Corte ricorsa ai motivi di gravame specificatamente avanzati nel giudizio di appello. Si evidenzia da parte della difesa che la Corte di merito non aveva in alcun modo considerato l’allegata circostanza secondo cui l’ideazione del progetto che aveva portato alla erogazione del finanziamento ministeriale non era stata posta in essere nel periodo in cui il V. era subentrato nella carica di amministratore unico della società fallita, ma riguardava invero il periodo precedente e che la ristrettezza temporale dell’incarico, quale amministratore, da parte del V., e cioè solo più di tre mesi, non poteva aver avuto alcuna incidenza causale con il fallimento della società debitrice.
1.1.1 Si denunzia una ulteriore carenza motivatoria nel provvedimento impugnato, laddove nonostante le specifiche doglianze sollevate nei motivi di gravame, la Corte distrettuale non aveva risposto in merito alle seguenti questioni così prospettate: il V. aveva utilizzato una parte delle somme versate, sui conti correnti della società, per pagamenti certi e di cui si aveva la prova documentale, come il versamento di euro 237.000 ai consulenti della società Studi Riuniti; il versamento di euro 60.000 per il pagamento della caparra confirmatoria del contratto preliminare per il trasferimento dei terreni di cui al progetto industriale non realizzato; il versamento di somme in contanti per il pagamento delle opere edili effettivamente realizzate sui predetti terreni; la maggiore responsabilità del T. nella realizzazione della contestata ipotesi distrattiva; tutti elementi, quest’ultimi, che – secondo la tesi difensiva – sarebbero rimasti privi di adeguata risposta motivazionale in sede di appello.
1.1.2 Non avrebbe ancora argomentato la Corte, secondo la prospettiva del ricorrente, neanche sul profilo della mancata realizzazione di una effettiva incidenza causale delle condotte contestate sul fallimento della società debitrice e sulla ulteriore circostanza secondo cui le fatturazioni false erano intervenute, in realtà, tutte nel periodo gestionale successivo alle sue dimissioni come amministratore della fallenda. Non vi sarebbe stata alcuna risposta neanche sulla questione del ruolo marginale rivestito dal V. nella vicenda qui in esame, stante il dichiarato ruolo di collaboratore di studio del commercialista T..
1.1.3 Si contesta, da ultimo, il mancato riconoscimento dell’assorbimento tra il reato di cui all’art. 316 bis cod. pen. e quello di bancarotta oggi qui contestato, stante la medesimezza delle condotte distrattive oggetto di contestazione.
In merito alla bancarotta documentale, si evidenzia, altresì, che nel corso del processo aveva fornito una parte della documentazione contabile utile a ricostruire le dinamiche delle distrazioni.
Considerato in diritto
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Si evidenzia da parte della difesa che la Corte di merito non avrebbe in alcun modo considerato l’allegata circostanza secondo cui l’ideazione del progetto finanziario (che aveva portato alla erogazione del finanziamento ministeriale) non era stata posta in essere nel periodo in cui il V. era subentrato nell’amministrazione della società fallita.
Le doglianze sono, all’evidenza, manifestamente infondate per come formulate, atteso che, per un verso, nessuna rilevanza probatoria ed argomentativa assume la circostanza della precedente ideazione del progetto di finanziamento ministeriale se confrontato con l’ulteriore – e qui, invece, rilevante – evidenza probatoria secondo cui la maggior parte delle distrazioni delle risorse così incamerate (tramite l’accordato finanziamento statale) era intervenuta, in realtà, proprio nel periodo di gestione amministrativa della società debitrice da parte del V. (la circostanza è, peraltro, correttamente evidenziata nella motivazione della sentenza impugnata); e che, per altro verso, nessuna rilevanza – anche, qui, probatoria ed argomentativa – assume la denunziata mancata prova dell’incidenza eziologica sul fallimento delle condotte contestate al ricorrente giacché il reato contestato è in realtà un reato di pericolo e non già di danno, che si concretizza già allorquando viene messa in pericolo la garanzia dei creditori, pericolo qui ampiamente dimostrato, peraltro, stante la spoliazione completa del patrimonio della società fallenda attraverso la sottrazione delle risorse finanziarie ottenute con il finanziamento statale.
Sul punto qui da ultimo in discussione, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253932) è ferma nell’affermare che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (si leggano anche Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 260407; Sez. 5, Sentenza n. 35093 del 04/06/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 261446).
2.1.2 Anche le ulteriori doglianze della parte ricorrente sono inammissibili perché versate in fatto.
2.1.2.1 Sul punto, giova ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Ciò in quanto l’art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010).
Ciò posto, osserva la Corte come le doglianze sopra ricordate, oltre che essere manifestamente infondate, siano state, comunque, articolate in fatto ed indirizzate ad una censura diretta degli elementi di valutazione probatoria, senza il medio di un serio e fondato vizio argomentativo.
Si denunzia, sul punto qui da ultimo in discussione, un’ulteriore carenza motivatoria nel provvedimento impugnato, laddove nonostante le specifiche doglianze sollevate nei motivi di gravame, la Corte distrettuale non avrebbe risposto in merito ad una serie di questioni prospettate nel gravame per come sopra ricordate in premessa.
Orbene, osserva la Corte come le predette doglianze siano state prospettate per sollecitarla ad una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale (come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimità, per le ragioni in precedenza evidenziate) e comunque abbiano già avuto una adeguata risposta argomentativa nel provvedimento oggi impugnato.
Ed invero, il versamento di 237 mila euro alla Studi Riuniti rappresenta, all’evidenza, una distrazione penalmente rilevante, stante la enormità quantitativa evidenziata dalla differenza tra il compenso corrisposto (la somma da ultimo menzionata) e quello contrattualmente pattuito, pari ad euro 90 mila, circostanza quest’ultima che evidenzia comunque la esistenza di una condotta distrattiva per lo meno della somma corrispondente alla sopra indicata differenza dei compensi negoziati tra le parti.
Ma anche il versamento dei 60 mila euro evidenzia la sussistenza di una distrazione, stante la mancata realizzazione del progetto industriale per il quale era stato effettuato il detto versamento.
Le ulteriori doglianze relative alla questio delle fatturazioni false e alla loro incidenza temporale sono anch’esse versate in fatto e dunque irricevibili in questo contesto decisorio.
Del pari volta ad una valutazione diretta della prova e la ulteriore questione prospettata in ordine al dichiarato ruolo marginale rivestito dal V. nella vicenda qui in esame (mero collaboratore di studio del commercialista T.).
2.1.3 Si contesta, da ultimo, il mancato riconoscimento dell’assorbimento tra il reato di cui all’art. 316 bis cod. pen. e quello di bancarotta distrattiva oggi qui contestato, stante l’asserita medesimezza delle condotte distrattive oggetto di contestazione.
La doglianza è invero infondata.
Sul punto, osserva la Corte come non possa correttamente parlarsi, come vorrebbe il ricorrente, di assorbimento tra la condotta di cui all’art. 316-bis cod. pen. (malversazione a danno della Stato), per la quale era già intervenuta condanna in altro precedente giudizio, e quella di bancarotta impropria distrattiva per cui oggi si procede, giacché le due condotte, all’evidenza, concorrono materialmente tra loro ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen., rappresentando due segmenti di una progressione criminosa che vede, in una prima fase, la “deviazione” da parte dell’agente delle risorse erariali dalle finalità loro proprie e – solo in un secondo momento (ed allorquando le predette risorse comunque sono transitate nello stato patrimoniale della società fallenda, per essere state le stesse incamerate dal soggetto imprenditoriale beneficiario della erogazione finanziaria pubblica ) – la “distrazione” di quest’ultime anche dalla garanzia generica dei debitori attraverso la loro destinazione a finalità diverse, non solo rispetto a quelle “pubblicistiche” (per le quali era intervenuta la erogazione erariale), ma anche a quelle proprie dell’attività imprenditoriale del debitore, integranti come tali la condotta distrattiva punita dagli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223, primo comma, I. fall.
2.1.4 Risulta infondata anche la ulteriore doglianza sollevata dal ricorrente in merito alla contestata bancarotta documentale, essendo invero irrilevante, ai fini della configurazione del reato in esame, che l’imputato abbia successivamente fornito in sede processuale la documentazione contabile della società (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 – dep. 21/02/2014, Azzarello, Rv. 25903801).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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