CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10018 del 16 maggio 2016 – licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all’attività attuale, ma anche nell’inesistenza in azienda di altre attività compatibili con lo stato di salute del lavoratore