CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10048 del 17 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ATTIVITA’ GIORNALISTICA – SUBORDINAZIONE – SUSSISTENZA – CONTINUITA’ DELLA PRESTAZIONE – VINCOLO DI DIPENDENZA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per ingiunzione l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G. A.” (INPGI) chiedeva al giudice del lavoro di Roma la condanna del Gruppo editoriale L’E. s.p.a. al pagamento della somma di € 3.770.306 per contributi omessi e sanzioni, in relazione a 12 giornalisti che, all’esito di ispezione, riteneva aver intrattenuto con la società rapporti di lavoro giornalistico subordinato.
2. Concesso il decreto, proponeva opposizione la società ingiunta ed il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto. Proposto appello dall’Istituto, la Corte d’appello di Roma con sentenza del 21.01.11 rigettava l’impugnazione, accertando che i rapporti intercorsi tra il Gruppo editoriale ed i giornalisti P., S., B., B., D.B., G., P., M., R., R., S. e T. avevano natura di collaborazione coordinata e continuativa e non erano riconducibili ad rapporto di lavoro subordinato, né ad una collaborazione fissa quale disciplinata dall’art. 2 del vigente contratto di lavoro giornalistico.
3. La Corte d’appello di Roma, per quanto qui interessa, rilevava che:
a) in tema di attività giornalistica, è configurabile la subordinazione quando ricorrono la continuità della prestazione, la responsabilità di un servizio e il vincolo di dipendenza, il che si verifica in presenza di attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative di specifici settori, o di sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e rubriche, con la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro;
b) indici contrari alla subordinazione sono, invece, la pattuizione di singole prestazioni, ancorché in maniera continuativa, secondo la struttura del conferimento di incarichi professionali ovvero di successivi incarichi fiduciari;
c) in fatto l’istruttoria aveva evidenziato che le parti avevano inteso assegnare natura autonoma ai rapporti, e che le rubriche venivano gestite in piena autonomia, senza utilizzo di mezzi o strumenti della società editrice, a proprie spese ed al proprio domicilio, con autonoma scelta dei temi e delle modalità di redazione dei pezzi, senza obbligo per i singoli giornalisti di tenersi a disposizione della redazione nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.
4. L’INPGI propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Gruppo Editoriale l’E. s.p.a., a sua volta contrastato con controricorso dall’Istituto. Il Gruppo Editoriale ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
5. Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, essendo entrambi diretti contro la stessa sentenza.
6. Il ricorso dell’INPGI è articolato in cinque motivi.
6.1. – Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 e 5, c.p.c., violazione degli artt. 104, 112, 115, 132 n. 4, 277, c.p.c., nonché omesso esame di punti decisivi della controversia, in quanto la Corte territoriale dopo aver preliminarmente evidenziato che la causa concerne i contributi previdenziali di dodici giornalisti, per i quali vi è controversia circa la natura autonoma o subordinata dei rapporti di lavoro, dopo avere disatteso la istanza di ulteriori approfondimenti istruttori, ha concluso confermando la autonomia dei singoli rapporti, con un’unica complessiva motivazione, senza, però motivare sui singoli rapporti in concreto.
6.2. – Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, nonché illogicità ed inadeguatezza della motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto insussistenti i presupposti per ravvisare la collaborazione fissa ex art. 2 CNLG, in particolare in relazione alla posizione del giornalista P., che risultava essere titolare di un contratto di collaborazione fissa, proprio ai sensi dell’art. 2 CNLG.
6.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2094 c.c., poiché sostenere che nel caso di specie l’editore corrispondeva una retribuzione fissa per assicurarsi una firma giornalistica di prestigio implica, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, descrivere il contratto di lavoro subordinato.
6.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2 CNLG (D.P.R. 153/1961) e degli artt. 1362,1363, 1369 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto, in violazione del detto art. 2 del contratto nazionale, che i rapporti per cui è causa non siano riconducibili ad un rapporto di collaborazione fissa, trattandosi di gestione di rubriche fisse in assoluta autonomia e senza alcun controllo.
6.5. – Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69, art. 1 e segg., dell’art. 2 CNLG e degli artt. 1362, 1363, 1369 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la redazione, da parte dei dodici giornalisti, di rubriche fisse non possa integrare la fattispecie prevista dall’art. 2 CNLG.
7. Con il ricorso incidentale condizionato il Gruppo editoriale ribadisce la prescrizione quinquennale di parte del credito contributivo azionato dall’INPGI, relativamente alle posizioni B., D.B., G., M./O. e T., atteso che il verbale di accertamento fu notificato solo il 21.08.01 e che pertanto, è prescritta la parte del credito antecedente al 21.08.96.
8. Procedendo in unico contesto all’esame dei motivi primo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, deve premettersi che la I. 3.02.63 n. 69, recante l’ordinamento della professione di giornalista prevede che appartengono all’ordine professionale i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo e che sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista (art. 1). L’articolo 21 del contratto collettivo del lavoro giornalistico 10.01.59, esteso erga omnes dal d.P.R. 16.01.61 n. 153, prevede che la previdenza dei giornalisti professionisti è gestita dall’INPGI e disciplina l’onere contributivo dell’editore. L’art. 38 della l. 5.08.81 n. 416, nella sua formulazione originaria e poi nel testo sostituito dall’art. 76 della I. 23.12.00 n. 388 ha esteso la previdenza dell’INPGI gestisce anche ad altre categorie di esercenti la professione giornalistica.
L’obbligo di iscrizione all’INPGI, cui si collega quello del versamento dei contributi previdenziali insorge, dunque, automaticamente con l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con persona qualificabile giornalista professionista (Cass. 20.07.07 n. 16147).
9. In particolare, con i motivi terzo, quarto e quinto l’Istituto contesta la sentenza impugnata sostenendo che i predetti giornalisti ricoprono il ruolo di collaboratori fissi e che il giudice avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie ai fini dell’individuazione di tale figura professionale. Al riguardo la norma di riferimento non va ravvisata non nell’art. 2 del d.P.R. n. 153 del 1961 (che nulla dice al riguardo), ma nell’art. 2 del contratto collettivo giornalistico di diritto privato.
Il testo di detto ultimo art. 2, nella formulazione del contratto prodotto ex art. 369, n. 4, c.p.c. dall’Istituto ricorrente (che, si ripete, non è quello reso valido erga omnes), qualifica i collaboratori fissi come “i giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (c. 1). “2. Agli effetti di cui al comma precedente” prosegue detto art. 2 “sussiste: 1. continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; 2. vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; 3. responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche” (c. 2).
10. Circa la qualificazione giuridica del rapporto come lavoro subordinato e le caratteristiche dei rapporti aventi natura di subordinazione, per la giurisprudenza di legittimità deve considerarsi che nel rapporto di lavoro giornalistico il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività. Ai fini dell’individuazione del vincolo, assume pertanto rilievo specifico l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione dell’impresa giornalistica (Cass. 7.10.13 n. 22785).
In particolare, è lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale che qualifica la natura subordinata del rapporto – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – quando il professionista assicuri la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, disponibile per la soddisfazione delle esigenze del datore di lavoro. Pur non potendosi escludere che la natura subordinata venga meno per il fatto che il giornalista non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, o per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, costituiscono, tuttavia, indici negativi della subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (v., tra le altre, Cass. 2.04.09 n. 8068 e 12.02.08 n 3320).
11. Quanto alla collaborazione fissa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la figura professionale in questione, come delineata dal detto art. 2 del contratto collettivo dei giornalisti, si identifica nella prestazione del giornalista che, pur non assicurando una attività giornaliera, fornisca con continuità ai lettori un flusso di notizie attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche (Cass. 9.01.14 n. 290).
12. Il giudice di merito ha correttamente individuato i caratteri escludenti la subordinazione da ultimo indicati, con riferimento tanto alla figura del giornalista generalmente inteso, che a quella del collaboratore fisso. Con riferimento a questa seconda figura, in particolare, egli non è incorso nella lamentata omissione, atteso che dalla sentenza impugnata esplicitamente risulta che l’analisi delle risultanze istruttorie avviene anche ai fini del riscontro delle “caratteristiche del rapporto di collaborazione fissa” (pag. 2).
Quanto al contenuto dell’accertamento, il giudice ha proceduto ad una valutazione coerente e logicamente articolata degli elementi probatori emersi nel corso dell’istruttoria. Dato che nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede ove congruamente motivata, la relativa valutazione – ivi compresa l’individuazione degli elementi di convincimento ed i limiti dell’acquisizione della prova – deve ritenersi rilevarsi che la contestazione dell’Istituto si risolve in una contestazione del merito dell’accertamento, che per quanto fino ad ora detto, è in questa sede inammissibile. Ne deriva l’infondatezza dei motivi primo, terzo, quarto e quinto.
13. Quanto alla posizione del giornalista P., con il secondo motivo si osserva che costui era legato al Gruppo editoriale proprio da un contratto di collaborazione fissa, che sarebbe stato oggetto di specifico atto scritto, ai sensi del c. 3, dell’art. 2, del contratto nazionale. Di tale particolarità il giudice non avrebbe tenuto conto, incorrendo nel vizio di omesso esame.
Deve essere, innanzitutto, escluso l’omesso esame, atteso che il giudice, menzionando la posizione del P., ne accomuna il contenuto a quella degli altri giornalisti presi in considerazione, nei confronti dei quali la Società editrice aveva concluso “singoli e ripetuti accordi per assicurarsi una serie determinata di articoli o di contributi a rubriche gestite in assoluta autonomia e senza alcun controllo né richiesta quanto ai contenuti” (pag. 4 della sentenza), senza in tal modo diversificare la posizione del predetto.
Inoltre al riguardo parte contro ricorrente eccepisce che circa la specificità del P. l’INPGI nulla ha dedotto nel giudizio di merito.
Questi due dati, la valutazione omnicomprensiva del giudice e la eccezione della controparte, unitamente alla mancanza di riferimenti specifici del ricorrente circa le difese adottate nel merito sulla posizione in questione, tolgono ogni rilievo al motivo, che deve essere rigettato.
14. In conclusione, infondati i motivi, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
15. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, così provvede:
– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
– condanna l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100 (cento) per esborsi ed in € 11.000 (undicimila) per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2021, n. 24078 - In ordine alla sussistenza di un rapporto giornalistico di tipo subordinato per l'accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3971 - Il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19979 - Il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21793 - Sussiste continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7387 - Al fine di configurare un rapporto di collaborazione giornalistica ex art. 2 CCNLG, che fa sì che tutte le specifiche affermazioni del giudice a quo circa la sussistenza o meno dei requisiti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1867 - I caratteri tipici dell'attività del collaboratore fisso, desunti dal citato art.2 del C.N.L.G. del 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. n. 153/1961, i quali sono dati dallo svolgimento di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…