CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10104 depositata il 11 marzo 2016 – Per i fatti avvenuti a decorrere dal 22 ottobre 2015, entrata in vigore del D.Lgs n. 158/2015, al fine di provare l’avvenuta omissione contributiva da parte del datore di lavoro, è sufficiente anche il solo Modello 770 o, in alternativa, la Certificazione Unica rilasciata al contribuente da parte del sostituto d’imposta. Il nuovo reato di omesso versamento di ritenute ha esteso l’area dell’incriminabilità