CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10190 depositata il 18 maggio 2016
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA – QUALIFICAZIONE IMMOBILE CON CARATTERISTICHE DI LUSSO – SUPERFICIE COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 MQ – ECCEDENZA IMPUTABILE A VERANDE E POSTO AUTO COPERTO – NON SUSSISTE – CONFERMA DEI BENEFICI FRUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal l’impugnazione proposta dal dott. (…) avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, con applicazione d’interessi ed irrogazione di sanzioni, in relazione all’acquisto con atto del 27.1.2005 di un’abitazione monofamiliare sita nel Comune di Forte dei Marmi, per cui aveva beneficiato della c.d. agevolazione “prima casa”.
L’Ufficio di Prato dell’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, con l’atto di cui sopra, ritenuto sussistente la qualifica d’immobile di lusso, con conseguente decadenza dalla relativa agevolazione, in relazione al disposto dell’art. 5 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto di superficie utile complessiva superiore a mq 200, avente, secondo la contestazione di cui all’atto impositivo, come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta, ritenendo che andasse escluso dal computo della superficie coperta complessiva quella di due verande con tenda ed una pensilina atta al riparo di auto.
L’adita CTP di Prato accolse il ricorso del contribuente.
La pronuncia di primo grado, appellata dall’Ufficio, fu confermata dalla CTR della Toscana con sentenza n. 111/18/10, depositata il 12 novembre 2010, che rigettò l’appello dell’Ufficio, descrivendo le caratteristiche dei manufatti, ritenendo che essi erano da intendersi sottoposti a copertura, secondo l’accezione letterale del termine.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della parte I della tariffa, nota II- bis del D.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 5 del d.m. 2/8/1969, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c”.
L’Amministrazione ricorrente assume che l’attributo “coperta”, riferito alla superficie di un’abitazione, non può che indicare la copertura offerta da una struttura di tipo permanente assimilabile ad un tetto, sicché avrebbe errato la CTR ad attribuire detta caratteristica alle due verande, aperte e coperte soltanto da una tenda ed alla tettoia in ferro adibita a ricovero dell’autovettura. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo e, quindi, del ricorso unicamente su di esso basato, in relazione ad una pluralità di profili.
1.1. Premesso che, nei limiti dell’impugnazione proposta, resta ancora sub iudice esclusivamente la verifica della sussistenza o meno dei requisiti previsti dall’art. 5 del d.m. 2 agosto 1969 ai fini dell’attribuzione all’abitazione in oggetto della qualifica “di lusso”, deve ritenersi fondata l’eccezione del controricorrente.
Prima ancora, infatti, di verificare se, .sotto la specie del vizio di violazione di norme di diritto, l’Amministrazione ricorrente abbia inteso in realtà sollecitare un riesame nell’accertamento del fatto, ciò che è precluso in sede di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez lav. 7 ottobre 2003, n. 11198), deve effettivamente rilevarsi che la censura così come formulata dall’Agenzia delle Entrate non è conferente con la ratio decidendi esposta dalla decisione impugnata.
La CTR della Toscana, infatti, premesso che il termine “copertura” deve intendersi nella sua accezione letterale, ha, in fatto, rilevato che il posto auto era protetto da tettoia in ferro coperta con plastica e che le due verande presentano ciascuna “una struttura, caratterizzata da un’intelaiatura in ferro, infissa nel pavimento ed al muro dell’edificio […] e pertanto tale da presentare i caratteri di solidità ed immobilizzazione della costruzione essendo ininfluente a contrastare tale concetto sia il materiale usato sia quello di copertura che la possibilità di essere rimossa”; aggiungendo quindi, con riferimento alle verande, dell’essere state oggetto d’istanza di rilascio di permesso a costruire in sanatoria, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
A fronte di detto accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, nel senso che i manufatti in oggetto costituiscono strutture permanenti e non amovibili, se non senza modificare quindi la struttura ed il profilo dell’edificio, accertamento non censurato dall’Amministrazione per vizio di motivazione, in relazione al disposto dell’art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, l’Agenzia delle Entrate ha insistito nella prospettazione dell’impossibilità di includere nel concetto di copertura i manufatti in oggetto perché i rispettivi sistemi di copertura sarebbero rimovibili.
È palese, quindi, che la censura, così come formulata, oltre che a coinvolgere la stessa quaestio facti, non colga l’effettiva ratio decidenti alla base della decisione impugnala e sia come tale inidonea a condurre ad una decisione diversa da quella resa nella fattispecie dalla CTR della Toscana (cfr., sia pure in relazione alla formulazione inconferente dei quesiti, oltre a Cass. civ. sez. unite 9 marzo 2009. n. 5624 indicata da parte controricorrente, Cass. civ. sez. unite 19 settembre 2008, n. 23860).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese dei presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.