CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10224 depositata il 18 maggio 2016 – Dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all’amministrazione stessa, e da quest’ultima prodotta in giudizio – costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio