CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10232 depositata il 18 maggio 2016 – La relata di notifica non deve essere redatta in caso di notificazione a mezzo posta. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di