CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10232 depositata il 18 maggio 2016

ACCERTAMENTO – NOTIFICA DIRETTA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – UTILIZZO DEL SERVIZIO POSTALE – LEGITTIMITA’

1. La M. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 81 del 9 ottobre 2009, confermativa della sentenza n. 35/10/2007 della CTP di Genova, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della società avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA relativa all’anno 2003, emesso sul presupposto della partecipazione della società stessa ad una frode intracomunitaria relativa all’IVA concernente l’importazione di autoveicoli.

2. L’Agenzia resiste con controricorso.

3. La causa perviene da rinvio della Sesta sezione civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere il giudice di appello dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, la doglianza relativa all’asserita nullità od inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che non si tratta di eccezione nuova, ma di questione già introdotta in primo grado a seguito di eccezione di tardività del ricorso proposto dall’Ufficio, come si desumeva dal contenuto della sentenza della CTP in cui si dava atto che la ricorrente società aveva “affermato di aver ricevuto in data 5/12/2005 la notifica dell’avviso di accertamento opposto” (così a pag. 4 del ricorso).

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14 L. n. 898 del 1982 (ndr art. 14 L. 890 del 1982) e 145 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tardivamente notificato il ricorso di primo grado omettendo di considerare che il citato art. 14 non consente la notificazione degli atti a mezzo posta alle persone giuridiche, che l’atto notificato era privo di una relata di notifica completa, non essendo indicati la data, il luogo e la persona incaricata della spedizione, che la notifica era stata effettuata all’indirizzo ma non alla sede della società e, infine, che l’atto era stato consegnato a persona non addetta alla ricezione della posta, non essendo al servizio o alle dipendenze della società destinataria.

3. Va esaminato per prima tale ultimo motivo, in quanto logicamente preliminare.

4. La società ricorrente con il mezzo in esame lamenta, sotto un primo profilo, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’art. 14 della L. n. 898 del 1982 (ndr art. 14 L. 890 del 1982) consentisse la notificazione degli atti a mezzo posta anche alle persone giuridiche e, sotto un secondo profilo, che i giudici di merito non avevano tenuto conto di alcune circostanze dedotte nell’atto di appello – quali la mancanza di una relata di notifica, perché priva della data e del luogo e della persona incaricata della spedizione, nonché del fatto che la notifica era stata effettuata all’indirizzo ma non alla sede della società e che l’atto era stato consegnato a persona non addetta alla ricezione della posta indirizzata alla società – dimostrative dell’invalidità della notificazione dell’atto impositivo.

4.1. Il primo profilo di doglianza dedotto nel mezzo in esame è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto la dedotta violazione dell’art. 14 L. 898 del 1982 (ndr art. 14 L. 890 del 1982) è disposizione nel caso di specie non applicabile, in quanto la notificazione risulta essere stata effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria (v. pag. 7 del ricorso ove è trascritta la “relata”) e, pertanto, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010).

4.2. È, peraltro, infondato, in quanto la legislazione vigente tra notifica a mezzo posta e quella a mezzo ufficiale giudiziario non pone alcuna differenza o limitazione in ragione del soggetto destinatario dell’atto, che nelle notifiche dirette a persone giuridiche si perfeziona comunque con la consegna materiale dell’atto da notificare ad una persona fisica (espressamente individuata dall’art. 145 c.p.c. nel rappresentante della medesima o nella persona all’uopo incaricata o addetta alla sede o, da ultimo, nel portiere dello stabile ove la società ha sede).

5. Gli altri profili di doglianza esposti nel motivo in esame sono anch’essi inammissibili per difetto di autosufficienza del motivo.

La ricorrente, infatti, omette di riprodurre il contenuto dell’atto e, precisamente, dell’avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale l’Agenzia ha spedito, per la notificazione, l’avviso di accertamento, in tal modo sottraendosi al prescritto adempimento in punto di autosufficienza ed impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio critico ai fini della valutazione della fondatezza delle doglianze esposte nel motivo (ex multis, Cass. n. 23575 del 18/11/2015; n. 14784 del 15/07/2015). Onere da cui la parte non è dispensata neanche nelle ipotesi di denuncia di error in procedendo, in cui la Corte ha diretto accesso agli atti di causa, in quanto, in tali ipotesi, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n. 20405 del 20/09/2006; Sez. L, sent. n. 6225 del 23/03/2005; Sez. 5, sent. n. 1170 del 23/01/2004; Sez. 5, sent. n. 23575 del 18/11/2015).

5.1. In ogni caso, le doglianze rivolte dalla ricorrente alle modalità di recapito del piego raccomandato contenente l’avviso di accertamento sono infondate atteso che: a) la relata di notifica non deve essere redatta in caso di notificazione a mezzo posta (Cass. n. 9111/12 e n. 272/14); b) <l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizion>(Cass. n. 9111/12 e n. 272/14); c) anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso – che nella specie non risulta essere stata proposta – per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, comprensiva della qualifica del soggetto cui l’atto è stato consegnato (ex multis Cass. n. 2421/14 e n. 16289/15 e, più specificatamente in ordine al soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario, Sez. 5, sent. n. 1906 del 29/01/2000).</l’atto>

6. L’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, con la conseguente conferma della statuizione di appello che ha dichiarato la tardività del ricorso di primo grado, comporta l’assorbimento del primo mezzo, con cui il giudice di merito ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura di nullità od inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento.

7. Conclusivamente, quindi, può essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la ricorrente condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.