CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10381 del 19 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PREVIDENZA – PENSIONE DI INABILITA’ – RICONOSCIMENTO – REQUISITO REDDITUALE – ACCERTAMENTO
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 7 febbraio 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la decisione del Tribunale di Locri di rigetto della domanda proposta da A.G. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità ex lege n. 118/1971.
Ad avviso della Corte territoriale l’appellante non aveva provato la ricorrenza del requisito reddituale in quanto la documentazione proveniente dalla Agenzia delle Entrate era stata prodotta tardivamente con conseguente decadenza dalla prova, in particolare; quella relativa al periodo dalla domanda amministrativa (28 giugno 2002) alla proposizione del ricorso (luglio 2005), che avrebbe dovuto essere prodotta unitamente all’originario ricorso introduttivo, non era stata depositata neppure unitamente al ricorso in riassunzione del 21 giugno 2007 (a seguito di cancellazione della causa) – al quale era stata allegata solo una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il reddito personale per l’anno 2006 – ma solo nel corso del giudizio; quanto al periodo successivo e fino al 25 ottobre 2008, epoca di compimento del 65° anno di età da parte della Amodeo, la relativa documentazione (un attestato della Agenzia delle Entrate) non era stata prodotta unitamente all’atto di appello (depositato in data 1° marzo 2011), bensì solo in data 15 novembre 2013.
Per la cassazione della decisione propone ricorso la Amodeo affidato a due motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c. nonché la legge n. 118/71 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) in quanto la Corte territoriale non aveva considerato che il requisito reddituale non era stato mai oggetto di contestazione da parte dell’INPS, né in primo né in secondo grado, ragion per cui sulla sua ricorrenza si era formato il giudicato interno. Si evidenzia, altresì, che, non avendo le parti dibattuto circa la sussistenza del requisito reddituale, la questione non era stata proposta né nelle memorie di primo grado né tantomeno nel corpo dell’appello sicché la Corte di menti), esaminandola, aveva violato anche il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non potendo, peraltro, rilevarla d’ufficio essendosi sulla medesima formato il giudicato interno, come sopra esposto.
Con il secondo motivo viene denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) per avere il giudice del gravame: omesso di indicare in quali atti l’INPS aveva contestato la sussistenza del requisito reddituale tanto in primo che in secondo grado; contraddittoriamente sostenuto, prima, che la parte era decaduta dalla prova del requisito reddituale non essendo stata fornita la stessa in concomitanza di alcuni adempimenti processuali e, poi, affermato che avrebbe potuto sanare le decadenze maturatesi per le annualità successive al 2006, presentando, m una con l’atto di appello, documentazione probante in tale senso.
Il primo motivo è inammissibile perché difetta del requisito di autosufficienza non avendo la parte trascritto né riportato il ricorso di primo grado, ne il ricorso in riassunzione, né il contenuto della autodichiarazione unitamente a quest’ultimo depositata dove avrebbero dovuto essere contenute le allegazioni circa i fatti costitutivi della sua domanda, tra cui quelle relative al requisito reddituale, ne la memoria dell’INPS né di fornire i dati necessari per il suo reperimento. Ed infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 – di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).
Il difetto di autosufficienza nei termini sopra indicati rende impossibile a questa Corte la verifica della fondatezza della denunciata violazione del principio di non contestazione così come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel processo del
lavoro, concorrendo le parti a delineare la materia controversa, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Ed infatti e stato precisato che intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le predette conseguenze, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano nitri esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo. (Sez. U, n. 11353 del 17/06/2004; succ. conformi: Cass. n. 22738 del 04/10/2013; Casa. n. 1878 del 09/02/2012).
L’inammissibilità della censura concernente l’asserita violazione del principio di non contestazione, non consente a questa Corte di verificare l’altro assunto contenuto nel motivo e cioè la formazione del giudicato interno sulla ricorrenza del requisito reddituale con conseguente preclusione per il giudice del gravame di procedere d’ufficio al suo accertamento (consentito in quanto costituente non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma elemento costitutivo del diritto fato valere dall’interessato, la cui mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l’unico limite del giudicato interno – ex plurimis (Cass. 27 settembre 2002 n. 14035 e Cass. 21 marzo 2002, n. 4067).
Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Vale evidenziare che trova applicazione l’art. 360, secondo comma, n.5, c.p.c.(come modificato dall’art. 54, comma 1° lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 134) essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3° d.l. cit.).
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corre (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica dell’art. 360, comma 10 n. .5 cit. il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ed infatti perché violazione sussista si deve essere in presenza dì un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.”
Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).
Inoltre, il vizio può attenere solo alla questio facti (in ordine alle questio juris non è configurabile un vizio di motivazione) e deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in se, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Quanto invece allo specifico vizio previsto dal nuovo resto dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in cui è scomparso il termine motivazione, deve trattarsi di un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ciò detto è evidente che il motivo all’esame è inammissibile laddove denuncia il vizio di omessa ed insufficiente motivazione.
E’ viceversa, infondato nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione contraddittoria.
Ed infatti nell’impugnata sentenza vengono chiarite le ragioni per le quali la produzione della documentazione reddituale relativa agli anni dal 2006 – a differenza di quella relativa agli anni precedenti – sarebbe stata ammissibile se depositata unitamente al ricorso in appello (avvenuto il 1° marzo 2011) evidenziandosi che l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta in primo grado e datata 11 gennaio 2008, precisava che i dati relativi agli anni successivi al 2006 non erano ancora disponibili negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
La A. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale si evidenzia che il requisito reddituale non era stato oggetto di contestazione da parte dell’INPS in primo grado e che non sarebbe stato necessario riportate o trascrivere il contenuto degli atti processuali afferenti ì precedenti gradi di giudizio e, con riferimento al secondo motivo, che sussiste un difetto di motivazione anche alla luce del novellato art. 360, co.1° n. 5, c.p.c.
Orbene, il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione in quanto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte sia in tema di autosufficienza del ricorso che sulla interpretazione del nuovo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili avendo la ricorrente reso la dichiarazione relativa ai redditi ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come riformato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito dalla L. n. 326 del 2003.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna delle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 97 depositata il 3 gennaio 2023 - Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222…
- Corte di Cassazione sentenza n. 2 depositata il 4 gennaio 2022 - L'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39285 - In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2019, n. 14414 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2021, n. 10381 - Inammissibilità della prova per testi o per presunzioni della stipula di contratti, per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 agosto 2022, n. 24979 - In tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…