CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10435 depositata il 20 maggio 2016
FALLIMENTO ORGANI PREPOSTI – GIUDICE DELEGATO – PROVVEDIMENTI – RECLAMI – PROCEDIMENTO – NATURA INQUISITORIA – CONSEGUENZE – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE – POSSIBILITÀ – FONDAMENTO – FATTISPECIE NEL REGIME ANTERIORE AL D.LGS. N. 5 DEL 2006
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) L’avv. N.S. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, sorretto da quattro motivi, il Decreto del 3.10.013 del Tribunale di Napoli che ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 26 da lui proposto avverso il provvedimento del G.D. al Fallimento della Comapre s.r.l. (dichiarato nel 1997) con il quale gli erano stati liquidati i compensi per l’attivita’ di difesa e di assistenza svolta in favore della procedura in un giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
2.1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale abbia respinto il reclamo sul mero rilievo che egli non aveva assolto all’onere, che gli incombeva ai sensi dell’art. 2697 c.c., di depositare gli atti di causa cui si riferiva la richiesta di liquidazione e l’ulteriore documentazione necessaria per consentire un controllo sull’attivita’ da lui effettivamente svolta e, quindi, sulla corretta compilazione della nota spese.
Deduce a tale riguardo che in sede di reclamo non era in contestazione ne’ la quantita’ ne’ la qualita’ dell’attivita’ professionale da lui espletata, atteso che il curatore si era limitato ad eccepire l’inammissibilita’, per tardivita’, dell’impugnazione e che l’unica questione di cui si dibatteva nel procedimento ineriva all’applicabilita’, ai fini della liquidazione, delle nuove tariffe introdotte dal D.M. n. 140 del 2012.
2.2) Col secondo motivo l’avv. N. denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. nonche’ del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Osserva che non era suo onere di provare cio’ che il Fallimento non aveva contestato e che, in ogni caso, il tribunale non poteva pronunciare d’ufficio su una questione che non gli era stata devoluta.
2.3) Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., artt. 23 e 26, lamenta che il tribunale abbia escluso di poter acquisire d’ufficio i documenti ritenuti indispensabili alla decisione.
2.4) Con il quarto motivo deduce di aver prodotto i documenti in questione.
3.1) Il terzo motivo, che ha carattere assorbente, appare manifestamente fondato.
E’ principio costantemente enunciato da questa Corte che il reclamo L. Fall., ex art. 26 (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006) apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, investito di tutta la procedura e delle funzioni di controllo sull’operato del G.D., con possibilita’ di sostituirsi a questi nell’esercizio delle sue attribuzioni, non e’ vincolato alle richieste delle parti; con la conseguenza che la conoscenza di ogni atto e documento della procedura ben puo’ essere posta a fondamento della decisione, ancorche’ l’atto o il documento non abbiano formato oggetto di contraddittorio (Cass. nn. 5501/012, 15298/00, 5887/98).
Il tribunale (che, respingendo il reclamo in base ad una questione rilevata d’ufficio, ha mostrato di essere pienamente consapevole del fatto che il procedimento non era regolato dal principio dispositivo), ha dunque errato nel ritenere che l’avv. N. avesse l’onere di produrre anche in sede di impugnazione la documentazione gia’ allegata alla richiesta di liquidazione della parcella rivolta al giudice delegato, contenuta nel fascicolo fallimentare che lo stesso giudice aveva il potere/dovere di acquisire d’ufficio.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, e per la cassazione del decreto impugnato, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Il Fallimento ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal Fallimento nella memoria depositata, nella quale si suggerisce un’interpretazione del provvedimento che non corrisponde a quella desumibile dal suo tenore letterale e non si tiene neppure conto che in ogni caso, attesa la natura inquisitoria del provvedimento, il tribunale ben avrebbe potuto richiedere all’avv. N. i documenti eventualmente non rinvenuti nel fascicolo fallimentare ritenuti indispensabili per provvedere alla corretta liquidazione degli onorari.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio del procedimento al Tribunale di S.M. Capua Vetere in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.
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