CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10448 del 20 maggio 2016 – Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa