CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10488 depositata il 20 maggio 2016
ICI – IMPIANTO INDUSTRIALE DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DA RIFIUTO E GESTITO – ESENZIONE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 6545/15/14, accoglieva l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio del Ministri-Dipartimento della Protezione Civile avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2009 emesso dal comune di Santa Maria Capua Vetere in relazione ad un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto.
Rilevava la CTR che non ricorreva l’esenzione stabilita dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a, – secondo cui sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali – in quanto gli immobili erano stati utilizzati per attivita’ di tipo imprenditoriale per il conseguimento di un servizio pubblico.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio del Ministri-Dipartimento della Protezione Civile svolgendo un unico motivo. Il comune di Santa Maria Capua Vetere si e’ costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale.
3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, lettera a, in relazione al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a, ed al Decreto Legislativo n. 456 del 1992, articolo 62. Sostiene la ricorrente che la CTR ha ritenuto che l’attivita’ svolta dal commissario delegato avesse natura commerciale perche’ si identificava con quella gia’ svolta dai precedenti concessionari, ovvero prima dalla (OMISSIS) S.p.A. e poi dalla (OMISSIS) S.p.A., laddove, invece, si doveva considerare che il Commissario delegato era subentrato nella gestione dell’impianto di smaltimento e di trattamento dei rifiuti della provincia di Caserta per assolvere ad esigenze di rilevanza costituzionale relative alla tutela della salute, dell’ordine pubblico, dell’ambiente e del paesaggio che rientrano nelle competenze e nelle funzioni dello Stato e l’impianto era destinato in via immediata e diretta alla soddisfazione di tali esigenze. Dunque non rilevava il fatto che si trattasse di attivita’ che poteva essere svolta anche da soggetti privati perche’ cio’ non escludeva che essa rientrasse tra le finalita’ primarie dello Stato e costituisse espressione di compiti istituzionali. In ragione di cio’ spettava l’esenzione prevista dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a, secondo cui sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Rileva la Corte che il ricorso e’ infondato. Cio’ in quanto questo collegio intende dare continuita’ all’orientamento della Corte di legittimita’ che considera l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore condizione necessaria perche’ a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7. La ragione sostanziale di tale orientamento e’ stata individuata nell’effetto distorsivo, rispetto alle finalita’ tutelate dalla norma che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalita’ economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Dunque l’utilizzazione, in virtu’ di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, secondo la Corte, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 12495 del 04/06/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010).
Nel caso di specie la CTR ha accertato che, con contratto numero 52 del 2001, il Commissario del governo aveva convenuto con (OMISSIS) S.p.A. prima e con la (OMISSIS) S.p.A. poi l’affidamento ad esse del servizio di smaltimento dei rifiuti verso il pagamento di un corrispettivo fissato in lire 85 per ogni kg. di rifiuti. Si trattava, dunque, di attivita’ di tipo imprenditoriale che era poi proseguita in capo all’ente ricorrente con le medesime modalita’.
Tale attivita’, in quanto esercitabile anche da privati in regime concessorio a fini di lucro, pur perseguendo finalita’ pubblica, esula dall’attivita’ istituzionale propriamente intesa cui si riferisce la norma invocata, che, in quanto prevede una agevolazione, e’ di stretta interpretazione.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese dei giudizi di merito si compensano in ragione dell’esito delle fasi processuali e le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Santa Maria Capua Vetere le spese di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
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