CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10490 depositata il 20 maggio 2016
TRIBUTI – TASSA AUTOMOBILISTICA – RISCOSSIONE – TERMINE DI PRESCRIZIONE TRIENNALE – PROROGA DEI TERMINI DI RISCOSSIONE PER EFFETTO DELL’ART. 37, CO. 1 DEL D.L. N. 269/2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso d’accertamento, con cui la Regione Calabria ha contestato al contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 con atto notificato in data 31.12.2005.
Il ricorrente aveva eccepito che il credito tributario fosse prescritto per decorrenza del termine triennale.
La ctp accoglieva parzialmente la domanda, relativamente agli anni 2000 e 2001, perché la tassa era stata chiesta oltre il termine triennale, rispetto all’anno in cui era maturato il diritto alla riscossione. Tale sentenza veniva confermata dalla CTR. La regione Calabria ricorre davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre la contribuente non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo ad un medesimo profilo di censura, la Regione denuncia, da una parte, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c., dall’altra denuncia la violazione dell’art. 37 del D.L. n. 269 del 2003 e art. 5 quinquies del D.L. n. 282 del 2002, in quanto i giudici d’appello, non avrebbero riconosciuto la proroga dei termini per la riscossione della tassa automobilistica, per come previsto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 269/2003, così come modificato dall’art. 2 comma 37 della legge n. 350 del 2003 anche in favore delle Regioni che non avevano aderito al condono, in quanto la disposizione relativa alla proroga dei termini doveva ritenersi applicabile su tutto il territorio nazionale e la sua operatività prescindeva dall’adesione o meno al predetto condono.
Il motivo è fondato.
La proroga del termine triennale, di cui all’art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, per riscuotere la tassa automobilistica è stato differito, in favore delle regioni non solo a statuto speciale ma anche in favore di quelle a statuto ordinario dall’art. 37 del D.L. n. 269 del 2003, così come modificato dall’art. 2 comma 37 della legge n. 350 del 2003, qualora detto termine fosse andato a scadere tra la data di entrata in vigore del decreto legge 269/2003 e la data espressamente fissata al 31.12.2005. Nel caso di specie, la Regione Calabria ha notificato l’atto impositivo proprio il 31.12.2005, come riconosciuto anche dai giudici d’appello, i quali hanno errato nel ritenere la proroga de! termine non applicabile alla Regione Calabria, in quanto, la disposizione, attenendo alla disciplina sostanziale del tributo, non poteva che essere applicabile su tutto il territorio nazionale, per evidenti ragioni di uniformità e di parità di trattamento. Secondo l’orientamento pacifico, infatti “L’art. 37 dei d.L n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003), che ha differito al 31 dicembre 2005 il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, non subordina Ia proroga del termine ad alcun adempimento formale da parte dell’Amministrazione regionale” (Cass. n. 19441/15).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 700,00, oltre accessori di legge.
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