CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10547 del 20 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – LICENZIAMENTO INTIMATO ORALMENTE – INEFFICACIA – SANZIONE E PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE A CAUSA DELL’INADEMPIMENTO DATORIALE
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva accertato l’inefficacia del licenziamento comminato dalla (…) al lavoratore (…) in quanto comunicato oralmente.
La Core ha rilevato che il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato; che in data 7/12/2006 la prestazione era cessata essendo stata sospesa l’attività aziendale; che a tutti i lavoratori era stato comunicato che il cantiere si sarebbe fermato e che il lavoratore aveva dichiarato di aver capito di essere stato licenziato solo quanto aveva ricevuto, presso la sua abitazione, nel febbraio 2007 il prospetto di liquidazione del TFR.
La Corte ha affermato che vi era stato licenziamento orale non avendo neppure l’appellante allegato di aver consegnato o inviato al dipendente la comunicazione scritta del licenziamento e che non rilevava se il lavoratore avesse inteso che si trattava di licenziamento immediatamente o avesse inizialmente ritenuto che si trattasse di sospensione e solo successivamente avesse inteso trattarsi di licenziamento il quale era, in ogni caso, inefficace.
La Corte ha quindi rilevato che all’inefficacia del licenziamento conseguiva la continuità del rapporto e l’obbligo di corrispondere le retribuzioni fino alla data nella quale il lavoratore aveva trovato altro impiego.
La Corte infine ha escluso la decadenza dall’impugnazione del licenziamento stante la natura orale dello stesso e la sua soggezione solo al termine prescrizionale; che non era desumibile implicita rinuncia all’impugnazione dall’accettazione del TFR e che infine non poteva trovare applicazione la previsione sanzionatoria dell’art. 8 L. n. 604/1966 riferibile solo alle ipotesi di licenziamento prive di giustificazione.
Avverso la sentenza ricorrono il (…) personalmente in quanto la soc. (…) è cessata, con due motivi.
Resiste il lavoratore.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2 L. n. 604/1966, vizio di motivazione, violazione art. 2697 c.c.
Censurano la sentenza per aver affermato la sussistenza di licenziamento orale.
Osservano che per la forma scritta del licenziamento non erano necessarie forme sacramentali e che poteva essere comunicato al lavoratore in forma diretta purché chiara.
Osservano che i documenti consegnati al lavoratore, la busta paga con il TFR e la dichiarazione da consegnare al nuovo datore di lavoro, costituivano modalità idonea di comunicazione del licenziamento in ragione della libertà di forme e che cioè detti documenti costituivano comunicazione scritta del licenziamento dalla quale iniziava a decorrere il termine di decadenza.
2) Con il secondo motivo denunciano violazione degli art. 2 e 8 della L. n. 604/1966 per insussistenza del diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni; violazione degli artt. 1218, 1223, 1125, 1227 c.c., vizio di motivazione.
Osservano che non può trovare applicazione l’art. 18 Stat. Lav. , né l’art. 8 L. n. 604/1966, ma le norme sul risarcimento del danno in applicazione dei principi generali in materia di risarcimento per inadempimento contrattuale.
Rilevano che il lavoratore non aveva fatto richiesta di risarcimento del danno in tali termini, né lo aveva provato e pertanto la relativa domandava andava rigettata.
I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.
L’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall’art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, impone la forma scritta del licenziamento.
Risultano del tutto infondati i tentativi dei ricorrenti di ritenere comunicato per iscritto il licenziamento affermando l’equipollenza alla forma scritta della consegna della busta paga con il TFR e della dichiarazione da consegnare al nuovo datore di lavoro, tesi che risulta del tutto avulsa dal dettato normativo che, pur non richiedendo forma sacramentali, impone la comunicazione per iscritto del licenziamento da cui risulti la chiara volontà di interrompere il rapporto e, dunque, la Corte territoriale non ha potuto che constatare correttamente l’avvenuto licenziamento orale, la sua conseguente inefficacia e la prosecuzione del rapporto.
La Corte territoriale, in tal modo, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficacie, per inosservanza dall’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 citato come successivamente modificato e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto) (cfr. Cass. N. 15106/2012).
Il licenziamento orale è poi sottratto all’onere di impugnazione nel termine di decadenza.
Circa il risarcimento del danno deve trovare applicazione, così come affermato dalla Corte d’appello, l’ordinario regime risarcitorio, segnatamente consistente, trattandosi di rapporto di lavoro in essere nel pagamento delle retribuzioni non percepite a causa dell’inadempimento datoriale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16955, n. 15106/2012), risarcimento che nella specie è stato limitato al periodo dal licenziamento al 21/3/2007, data nella quale il lavoratore ha trovato altro impiego.
La domanda risarcitoria era stata chiaramente formulata con il ricorso in primo grado.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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