CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10632 depositata il 23 maggio 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – SENTENZA DICHIARATIVA – OPPOSIZIONE – RECLAMO – SOCIO DELLA SOCIETÀ FALLITA – ART. 327, COMMA 2, C.P.C. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza del 20 marzo 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da L.S.G., in proprio ed in qualità di socio della Blu Mar & Charter S.r.l., avverso la sentenza emessa 1’8 aprile 2011, con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato il fallimento della Costruzioni Santa Venere S.r.l., su ricorso dell’Equitalia S.p.a.
Premesso che la reclamante aveva affermato di agire a tutela di un proprio interesse, essendo indagata, in qualità di socio della società fallita, per i reati di cui all’art. 110 cod. pen. ed al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223 nell’ambito di un procedimento nel quale era stato disposto anche il sequestro dell’intero compendio sociale della Blu Mar & Charter e delle quote sociali, la Corte ha ritenuto tardivo il reclamo, per inosservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.
Rilevato infatti che la società fallita aveva trasferito la propria sede all’estero, ottenendo la cancellazione dal registro delle imprese, ha ritenuto che tale circostanza non escludesse la continuità giuridica della società, e non impedisse pertanto la successiva iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, anche in mancanza di un provvedimento di revoca della cancellazione, con la conseguente conoscibilità erga omnes della sentenza impugnata, da cui dipendeva la decorrenza del termine per l’impugnazione. Ha ritenuto invece inapplicabile l’art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto non richiamato dalla L. Fall., art. 18, osservando comunque che, in quanto previsti a pena di decadenza, i termini per l’impugnazione operano per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Ha precisato infine che l’art. 327, comma 2, cit. si riferisce al convenuto contumace, la cui posizione non era assimilabile a quella della reclamante, che non aveva diritto ad alcuna comunicazione o notificazione, non essendo parte del procedimento prefallimentare.
2. – Avverso la predetta sentenza la L.S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il curatore del fallimento e l’Equitalia Sud hanno resistito con controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, osservando che, nel ritenere tardivo il reclamo, la sentenza impugnata ha omesso di valutare gli elementi comprovanti il venir meno della continuità della società fallita, in conseguenza del trasferimento della sede in (OMISSIS), e l’inesistenza della notificazione dell’istanza di fallimento, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, della L. Fall., artt. 10, 15, 17 e 18 e degli artt. 2191 e 2495 cod. civ., sostenendo che, nell’affermare la continuità della società fallita, la sentenza impugnata non ha considerato che al trasferimento della sede in (OMISSIS) aveva fatto seguito la costituzione di una nuova società, la Società Costruzione S. Venere S. a r.l., avvenuta dopo undici mesi dalla cancellazione di quella preesistente dal registro delle imprese. In quanto costituita in (OMISSIS), la predetta società, che aveva iniziato la propria attività il 31 ottobre 2007, aveva nazionalità di diritto tunisino ed era soggetta all’ordinamento di quello Stato, che non prevede in alcun modo la continuità giuridica della società trasferita. La Corte di merito ha omesso di analizzare il rapporto tra le norme italiane e quelle tunisine riguardanti il trasferimento della società, nonche’ d’indicare gli elementi di fatto che avrebbero potuto indurre a ritenere fittizio il trasferimento; l’effettività di quest’ultimo emergeva peraltro dalla relazione del curatore e dalle informative della Guardia di Finanza, nonche’ dal verbale redatto dall’ufficiale di riscossione dell’Equitalia, da cui risultava che nel luogo indicato come sede sociale non erano stati rinvenuti ne’ il centro amministrativo ne’ uffici o depositi della società fallita e che dalla data del trasferimento non era stata posta in essere alcuna attività societaria. L’affermazione della continuità della società si poneva d’altronde in contrasto con l’intervenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese, la quale, comportando l’inefficacia di eventuali successive iscrizioni, a meno che le stesse non fossero precedute da un provvedimento di revoca della cancellazione, escludeva la possibilità di ricollegare all’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento la decorrenza del termine per l’impugnazione.
3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta comunque conforme al diritto.
Nel dichiarare inammissibile il reclamo, per inosservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, la sentenza impugnata ha infatti ricollegato l’applicabilità di tale disposizione all’avvenuta iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, escludendone l’inefficacia, nonostante l’avvenuta cancellazione della società dal medesimo registro, in virtu’ dell’osservazione che tale adempimento aveva avuto luogo a seguito non già della liquidazione della società, ma del trasferimento all’estero della sede sociale, che non incide sulla continuità giuridica della società. Tale ragionamento si pone in contrasto con il chiaro dettato della L. Fall., art. 18, comma 4, il quale, nell’ancorare alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, si riferisce soltanto al termine breve previsto dal primo comma: in tal senso depone inequivocabilmente la formulazione formulazione del primo periodo della disposizione in esame, la quale accosta il predetto adempimento alla notificazione della sentenza, facendo decorrere da quest’ultima il termine per l’impugnazione da parte del debitore, e dall’iscrizione nel registro delle imprese quello per l’impugnazione da parte di tutti gli altri interessati. Il secondo periodo dell’art. 18, comma 4, prevedendo “in ogni caso” l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, si riferisce invece alle ipotesi in cui non si sia provveduto alla notificazione della sentenza di fallimento o alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ovvero la stessa risulti per qualsiasi motivo inidonea a far decorrere il termine breve di cui al medesimo art. 18, comma 1 e richiama il termine lungo previsto in via generale dal codice di rito, il quale, com’e’ noto, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza. Nella specie, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, quest’ultimo termine risultava già ampiamente decorso alla data di proposizione del reclamo, essendo stato lo stesso depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013, e quindi ben oltre la scadenza del semestre previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46), in quanto la sentenza di fallimento era stata pubblicata l’8 aprile 2011. Inconferenti devono pertanto ritenersi le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’incidenza del trasferimento della sede all’estero sulla continuità giuridica della società ed alla portata conseguentemente estintiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la connessa necessità di un provvedimento di revoca ai fini dell’iscrizione della sentenza di fallimento: si tratta infatti di argomentazioni che avrebbero potuto assumere rilievo soltanto in riferimento alla verifica dell’osservanza del termine breve di cui alla L. Fall., art. 18, comma 1, decorrente dalla data della predetta iscrizione, mentre risultano del tutto ininfluenti ai fini del controllo, sollecitato in questa sede, in ordine al rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.
4. – Con il quinto motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto a quello del terzo e del quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. Fall., artt. 17 e 18 e dell’art. 327 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere inapplicabile l’art. 327 c.p.c., comma 2, la Corte di merito non ha considerato che, al pari del primo comma, tale disposizione costituisce espressione del principio del contraddittorio, ed e’ pertanto riferibile anche alla materia fallimentare, pur in assenza di un espresso richiamo da parte della L. Fall., art. 18. L’inesistenza della notifica dell’istanza di fallimento, impedendo l’instaurazione del rapporto processuale, consente pertanto la proposizione del reclamo nonostante la scadenza del termine previsto dalla legge, da parte non solo del fallito, ma anche di tutti i soggetti legittimati che non abbiano avuto conoscenza del processo. Peraltro, anche a voler ritenere nulla, e non già inesistente, la notificazione, l’onere di dimostrare che essa reclamante aveva avuto conoscenza del processo incombeva alle controparti, che non l’hanno adempiuto.
4.1. – Il motivo e’ infondato.
Nel pronunciarsi in ordine all’applicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ. in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, questa Corte ha recentemente affermato che il rinvio contenuto nella L. Fall., art. 18, comma 4, pur essendo espressamente limitato al comma 1 della predetta disposizione, non esclude l’applicabilità anche del comma 2, per ragioni connesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento pre-fallimentare (cfr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 2014, n. 14232).
L’art. 327, comma 2 nel dichiarare inapplicabile il termine lungo di cui al comma 1 ove la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, detta peraltro una disposizione di carattere eccezionale la cui formulazione appare incompatibile con l’ipotesi in cui, come nella specie, il reclamo avverso la sentenza di fallimento sia proposto da soggetti diversi da quelli che la L. Fall., art. 15, comma 2, individua come destinatari della convocazione del tribunale.
Il tenore letterale della norma, facendo specificamente riferimento alla “parte contumace”, rende infatti evidente che essa e’ applicabile ai soli soggetti che, pur rivestendo formalmente la qualità di parte del giudizio, per essere stati destinatari dell’atto introduttivo, siano rimasti sostanzialmente estranei allo stesso, per non averne avuto conoscenza a causa di un vizio della notificazione. Tra i predetti soggetti non puo’ essere annoverato il socio di una società di capitali dichiarata fallita, il quale, pur essendo titolare di posizioni giuridiche che potrebbero risultare pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, non e’ destinatario della relativa istanza ne’ del decreto di convocazione emesso dal tribunale, dei quali non e’ prevista la notificazione anche nei suoi confronti. Pertanto, pur non potendosi disconoscere la sua legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, indipendentemente dalla sua partecipazione al procedimento di primo grado, deve escludersi che egli sia dispensato dall’osservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1; tale esonero non e’ d’altronde ricollegabile neppure alla nullità o all’inesistenza della notificazione effettuata nei confronti della società fallita, trattandosi di un vizio riguardante un atto che ha come destinatario un soggetto diverso, dotato di una propria legittimazione processuale e quindi autonomamente abilitato a farlo valere in sede d’impugnazione.
5. – Il ricorso va dunque rigettato, restando conseguentemente assorbiti il terzo ed il quarto motivo, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione della L. Fall., artt. 15, 16, 17 e 18 e degli artt. 101, 159 e 160 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., agli artt. 36, 37 e 38 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale sottoscritta tra Italia e (OMISSIS) il 15 novembre 1967 e resa esecutiva con L. 28 gennaio 1971, n. 267, ed agli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di accertare la nullità o l’inesistenza della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione della società debitrice.
6. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed i controricorrenti, e si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con gli stessi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, e condanna L.S.G., in proprio e nella qualità di socio della Blu Mar & Charter S.r.l., al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento della Costruzioni Santa Venere S.r.l. e dell’Equitalia Sud S.p.a., che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
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