CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10632 depositata il 23 maggio 2016 – In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi applicabile anche il successivo comma 2 qualora l’impugnazione sia stata proposta da chi, come la società fallita, pur rivestendo ivi la qualità di parte, per esserne stata destinataria dell’atto introduttivo, sia rimasta sostanzialmente estranea ad esso, non avendone avuto conoscenza a causa di un vizio della notificazione, mentre tale disposizione non si applica se il reclamo sia proposto da chi, come il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento