CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10679 del 23 maggio 2016 – In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva. Nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a. Nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni