CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10739 del 24 maggio 2016 – Il d.lgs. 368/2001 (abrogato dalla 81/2015), che regola il contratto a termine stabilisce che l’onere di provare le esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive che giustificavano il ricorso alle assunzioni a termine incombe sul datore di lavoro.