CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10742 del 24 maggio 2016 – In caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 D.Lgs. 368/2001, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione del contratto a termine consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato