CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10794 depositata il 25 maggio 2016

TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA – ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI CONFERITI IN FONDO PATRIMONIALE – LEGITTIMITA’

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 151/06/2008 la C.T.P. di Pisa, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da Equitalia Get S.p.A. nei confronti di G.P. per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, ritenendo fondata l’eccezione opposta dal contribuente di impignorabilità dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 cod. civ..

Interponeva gravame l’agente della riscossione sostenendo l’estraneità dell’iscrizione ipotecaria ad una procedura esecutiva e la sua natura di provvedimento cautelare.

Con sentenza depositata in data 27/4/2010, la C.T.R. Toscana rigettava l’appello rilevando che «alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami».

2. Avverso tale sentenza propone ricorso Equitalia Cerit S.p.a., società incorporante Equitalia Get S.p.a., sulla base di un motivo, cui resiste il contribuente, depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Cerit S.p.a. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ..

Rileva che l’art. 170 cod. civ. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari, quale assume essere l’iscrizione di ipoteca de qua, da ritenersi solo propedeutica a una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.

Sotto altro profilo sostiene che il concetto di «bisogni della famiglia» – cui la norma codicistica richiede siano correlati i debiti perché possa procedersi a esecuzione sui beni del fondo – è da intendersi estensivamente alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza e che, in particolare, il limite di impignorabilità da essa dettato non può essere opposto ai crediti di natura tributaria.

Sotto altro profilo ancora rileva che la norma richiamata, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia: prova nel caso di specie non offerta dal P..

4. La censura è fondata e merita accoglimento con riferimento al primo dei profili dedotti, di rilievo assorbente.

Non ignora il Collegio che questa Corte, anche di recente (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015), ha affermato l’applicabilità dell’art. 170 cod. civ. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e lo ha fatto richiamando il precedente di Sez. 3, n. 5385 del 05/03/2013, il quale a sua volta richiama Sez. 5, n. 7880 del 18/05/2012.

Entrambi i precedenti da ultimo citati però – e tralaticiamente anche quelli più recenti – argomentano sulla base della premessa che l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. cit. abbia natura di atto funzionale all’esecuzione forzata (premessa essenziale al ragionamento, posto che l’art. 170 cod. civ., si riferisce espressamente, quale attività il cui compimento vieta sui beni del fondo e sui frutti di essi, alla «esecuzione»). Sez. 5, n. 2880 del 2012, in particolare, evoca al riguardo «il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo», con ciò dunque chiaramente postulando, sia pure alla stregua di tale lato criterio definitorio, la possibilità dì definire l’iscrizione de qua quale «atto di esecuzione».

Tale premessa non può più, però, essere tenuta ferma alla luce della ricostruzione dell’istituto operata, come noto, dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.

Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione più di recente anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 – ha escluso che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata «un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria».

Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come «atto dell’esecuzione», viene meno anche l’applicabilità dell’art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, restando assorbiti gli altri profili di censura.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal P..

Le ragioni della decisione, fondate su un mutamento del quadro giurisprudenziale di riferimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso giustificano l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da G.P.. Compensa per intero le spese processuali.