CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10808 depositata il 25 maggio 2016
ICI – IMMOBILE RURALE – ATTRIBUZIONE RENDITA A/6 O D/10 – ESENZIONE
FATTO
Con l’impugnata sentenza n. 53/02/12 depositata il 1 ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello di La (OMISSIS) Soc. Coop a r.l. avverso la decisione n. 16/02/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia che aveva rigettato il ricorso promosso contro l’avviso di accertamento ICI 2002 emesso dal Comune di Frosolone relativamente ad un “immobile – fabbricato di proprieta’ della (OMISSIS) Societa’ Cooperativa”.
In particolare la CTR riteneva che all'”immobile fabbricato” non potesse essere riconosciuto il carattere della ruralita’ secondo quanto previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9, comma 3 bis, conv. con modif. in L. 26 febbraio 1994, n. 133, aggiunto Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ex articolo 2, comma 1, sostituito Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, ex articolo 42 bis, comma 1, lettera c) conv. con modif. in L. 29 novembre 2007, n. 222, modif. L. 24 dicembre 2007, n. 244, ex articolo 1, comma 275, trattandosi di “un bene appartenente ad una persona giuridica, sebbene strumentale all’attivita’ agricola”.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Comune resisteva con controricorso.
La contribuente si avvaleva della facolta’ di presentare memoria e altresi’ della facolta’ di depositare note d’udienza.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunciava in rubrica “In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.”, lamentando che la CTR avesse ignorato “totalmente numerose censure”, soprattutto quella della “vigenza della norma di interpretazione autentica e le circostanze dell’accatastamento come D/10 e le loro motivazioni” ecc.
Il motivo e’ all’evidenza inammissibile perche’ la CTR ha invece pronunciato sulla debenza dell’imposta, soltanto ha ignorato le argomentazioni giuridiche e di fatto dedotte dal contribuente e che eventualmente potevano essere oggetto di censura per violazione di legge o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (Cass. sez. 2 n. 20311 del 2011; Cass. sez. 3 n. 10592 del 2008).
2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denunciava in rubrica “In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Il motivo e’ inammissibile perche’ l’impugnata sentenza e’ stata depositata oltre giorni trenta dall’entrata in vigore in data 11 agosto 2012 della L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha conv. con modif. il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), che ha sostituito il vizio motivazionale con quello di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, secondo quando previsto dalla disciplina transitoria di cui alla Decreto Legge n. 83 cit., articolo 54, comma 3, e L. n. 134 cit., articolo 1, comma 2.
3. Con l’unico mezzo la contribuente denunciava in rubrica “In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, della L. n. 14 del 2009, articolo 23 (conv. Decreto Legge n. 207 del 2008) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1992, articolo 2”. In breve sintesi la contribuente, dopo aver premesso che l’imposta era stata accertata per i primi due mesi del 2002, atteso che dal marzo del 2002 al fabbricato in discussione era stata attribuita la cat. D/10 in luogo della precedente D/7, circostanza quella dell’iscrizione catastale in D/7 che sosteneva doversi comunque ritenere irrilevante perche’ la cat. D/10 “nel Comune di Frosolone non risultava istituita dall’UTE”, deduceva come Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 23, comma 1 bis, conv. con modif, in L. 27 febbraio 2009 n. 14 avesse interpretato autenticamente il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera a) nel senso di non considerare fabbricati assoggettabili a ICI gli immobili per i quali ricorressero i requisiti di ruralita’ di cui al Decreto Legge n. 557 cit. articolo 9 e che pertanto la CTR aveva errato quando aveva escluso la ruralita’ perche’ l’immobile apparteneva “ad una persona giuridica”.
Il motivo e’ infondato.
E’ difatti noto come la giurisprudenza a partire da Cass. sez. un. n. 18565 del 2009 si e’ consolidata nel senso opposto a quello indicato dalla contribuente. E cioe’ nel senso che, secondo la vigente disciplina, per il riconoscimento della ruralita’ e’ indispensabile la iscrizione in cat. A/6 o D/10 (Cass. sez. trib. n. 8845 del 2010; Cass. sez. trib. n. 7102 del 2010). E questa Corte intende dare continuita’ alla giurisprudenza delle sez. un. cit., soltanto interrotta da isolata decisione (Cass. sez. trib. n. 10355 del 2015). Giurisprudenza delle sez. un. cit. che in modo convincente ha rilevato come Decreto Legge n. 557 cit., articolo 9 incide esclusivamente sulla qualificazione catastale e che quest’ultima continua a determinare o no l’assoggettamento all’imposta e con l’ulteriore finale precisazione che non e’ possibile attribuire rilevanza ad una posteriore successiva attribuzione di cat. A/6 o D/10 atteso che quel che rileva e’ il dato oggettivo della categoria catastale al momento dell’imposizione (Cass. sez. trib. n. 20867 del 2010). Da quanto appena ricordato discende che la motivazione dell’impugnata sentenza deve essere corretta ex articolo 384 c.p.c., comma 4.
4. Nel successivo consolidarsi del ricordato orientamento giurisprudenziale debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese di lite integralmente compensate; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit.
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