CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10839 del 25 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – INTEMPESTIVITA’ – RITARDO DELLA CONTESTAZIONE – COMPLESSITA’ DELL’ACCERTAMENTO
Fatto
Con ricorso al Tribunale di Taranto del 7.1.2011 S.F. agiva nei confronti dei B.N. impugnando il licenziamento intimatogli per ragioni disciplinari in data 11.10.2010, chiedendo accertarsene la nullità o illegittimità, con condanna di parte convenuta alla reintegra ed al risarcimento dei danno.
Esponeva che gli addebiti si riferivano alla irregolarità di operazioni compiute.
Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda.
La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello del lavoratore, con sentenza del 9.1/6.2.2013 (nr. 18/2013), dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società B.N. spa alla reintegra del S. ed al pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra.
La Corte territoriale riteneva fondata la censura di intempestività del licenziamento disciplinare, irrogato per fatti risalenti al 9.9.2008 , contestati in data 16 giugno 2010 e sanzionati dopo tre mesi dalla audizione del dipendente (il 13 luglio 2010).
Rilevava che il ritardo della contestazione non poteva essere giustificato dalla complessità dell’accertamento, in quanto il meccanismo di controllo descritto dai testi prendeva avvio dal monitoraggio eseguito dal sistema centralizzato, che segnalava subito operazioni potenzialmente anomale. In ogni caso il B. non aveva fornito la prova delle concrete scansioni temporali dell’accertamento, dalla prima segnalazione delle operazioni contestate, alla successiva attività di acquisizione ed esame della documentazione.
In ogni caso, nel merito, rilevava la insussistenza della gravità degli addebiti, che riguardavano tre operazioni di bonifico eseguite in data 9.9.2008 – utilizzando modulistica non sottoscritta dai clienti ordinanti o recante causali non pertinenti- con le quali veniva costituita una provvista di € 421,73 in favore della cliente S.S. srl , in condizioni di credito problematico per avere sconfinato dal fido; la provvista veniva utilizzata dalla beneficiaria due giorni dopo per compiere un bonifico, a saldo di una fattura emessa dalla T. Confezioni.
Osservava che l’operazione di pagamento della fattura (bonifico in sconfinamento) era stata autorizzata dal direttore della filiale, che nessuno dei tre clienti ordinanti (le sorelle C. e A.R., la M. Gestioni snc, la autocarrozzeria T. di B.C.) aveva avanzato reclami ed anzi il cliente B., sentito come teste, aveva confermato dì avere autorizzato il prelievo per sponsorizzare una manifestazione sportiva, che la prassi consentiva ai clienti di impartire disposizioni telefoniche, che vi era un momento di confusione gestionale per il concomitante passaggio da B.I. a B.N. (tra il luglio ed il novembre 2008), che mancava la prova della finalità del dipendente di aggirare il divieto di pagamenti extrafido.
Per la Cassazione della sentenza ricorre la società B.N. spa , articolando quattro motivi.
Resiste con controricorso S.F.
B.N. spa ha depositato memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo la società B.N. denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 cc anche in relazione all’articolo 7 L. 300/1970.
Il motivo ha ad oggetto la statuizione di intempestività della sanzione disciplinare.
La S. rileva che per valutare la tempestività della contestazione occorreva avere riguardo al momento in cui era stata completata la relazione ispettiva che aveva accertato i fatti addebitati; nella fattispecie di causa la relazione ispettiva era stata ultimata in data 7 maggio 2010 (doc. 4), come confermato anche dall’ispettore D.M. in sede di esame testimoniale .
Inoltre- sempre ai fini della valutazione della tempestività- occorreva avere riguardo al momento della avvenuta conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro e non a quello, anteriore, della loro conoscibilità.
La segnalazione della operazione da parte di un sistema di monitoraggio centralizzato poteva comportare la conoscibilità ma non la conoscenza effettiva della inadempienza del dipendente, che avrebbe richiesto una successiva verifica.
Occorreva poi tenere conto dei tempi occorrenti per ricostruire e valutare la condotta del lavoratore, della complessità della struttura aziendale, della posizione lavorativa del dipendente.
2. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, relativo al momento in cui erano stati ultimati gli accertamenti ispettivi.
Sul punto oltre alla mancata contestazione da parte del dipendente vi era prova documentale (relazione ispettiva , doc. 4) e prova testimoniale (verbale delle dichiarazioni di D.M.S.).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, relativo alla ampiezza ed articolazione della attività di monitoraggio e verifica.
Deduce la mancata considerazione del metodo con cui venivano recepite dal sistema centralizzato le segnalazioni di operazioni anomale di tutte le filiali in Italia, che venivano poi smistate agli uffici distaccati dell’Internal auditing e verificate singolarmente, come allegato in memoria difensiva- (e non contestato)- e confermato dai testi D.M. e P.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 cc anche in relazione agli articoli 1175 e 1375 cc.
Assume che il fatto, anche come ricostruito dalla Corte di merito, integrava il concetto elastico di giusta causa di licenziamento dovendo essere considerata la natura altamente fiduciaria del rapporto di lavoro bancario, la gravità dei fatti commessi, che la stessa Corte di merito riteneva incontestati nonché sotto il profilo soggettivo, l’intenzionalità della condotta del dipendente di compiere la irregolarità ed il fine di agevolare il cliente S.S., quali risultavano da elementi di fatto trascurati dalla Corte di merito.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo , che devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Essi investono la statuizione di intempestività della contestazione disciplinare- elevata in data 16 giugno 2010 per fatti risalenti al 9 settembre 2008 – e della successiva irrogazione della sanzione disciplinare, in data 11.10.2010.
Come ripetutamente affermato da questa Corte – e qui condiviso – il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui “ratio” riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione dei rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo dì tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente ( ex plurimis: Cass. Sez. lav. 14.5.2015 nr. 9903 ; 4.2.2015 nr. 20121; 23.1.2015 nr. 1247; 11.9.2013 nr. 20823; 10.9.2013 nr. 20719). Rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. sez. lav. n. nr. 25070/2013; 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007).
E’ stato altresì precisato (Cass. sez. lav. n. 1247/2015; n. 25070/2013; n. 5308/2000) che il requisito del l’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un’adeguata difesa e che è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore ( Cass. n. 21546/2007).
La valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo è riservata al giudice del merito ( Cass. nr. 25070/2013; nr. 16291/2004).
Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha ritenuto la intempestività del licenziamento, da un lato sotto il profilo del pregiudizio del diritto di difesa del dipendente, dall’altro sotto il profilo della mancanza di prova del momento in cui le operazioni compiute dal S. erano state segnalate dal sistema centralizzato , del momento in cui gli uffici territoriali competenti avevano acquisito la documentazione, del momento in cui ne avevano concluso l’esame.
Aggiunge la Corte territoriale che solo ove le concrete ragioni del ritardo fossero state provate avrebbe dovuto soccorrere un criterio di ragionevolezza “attesa la necessità di contemperare le difficoltà dell’accertamento con quelle difensive del dipendente, chiamato a giustificare il proprio operato a due anni di distanza.
Il giudizio così espresso è immune dalle censure sollevate.
In punto di fatto la società ricorrente indica, ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc, quali fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e non esaminati in sentenza:
– il momento di ultimazione degli accertamenti ispettivi, nel maggio 2010;
– la ampiezza ed articolazione della attività di monitoraggio e verifica eseguita dal B. Trattasi, tuttavia, di fatti esaminati nella sentenza impugnata e correttamente ritenuti non decisivi.
Il primo dato concerne solo il momento conclusivo dell’accertamento ispettivo e non anche la successione temporale: della segnalazione della operazione da parte del sistema centralizzato, della acquisizione della documentazione, del completamento del suo esame.
Il secondo dato è stato ritenuto generico e non attinente alle specifiche operazioni effettuate dal S.
Sulla base di tale accertamento in fatto la Corte di merito ha poi correttamente ritenuto la intempestività della contestazione, non avendo il datore di lavoro adempiuto al suo onere di fornire la prova del momento in cui aveva avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore sì da consentire, in un momento logicamente successivo, il necessario contemperamento tra le esigenze della impresa ed il diritto di difesa del dipendente.
Resta assorbito I’esame del quarto motivo di ricorso,essendo la statuizione di intempestività della contestazione disciplinare autonomamente decisiva della lite.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai difensore.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20882 depositata il 18 luglio 2023 - In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869 - In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30271 - Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18415 depositata il 28 giugno 2023 - Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2654 - In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7467 depositata il 15 marzo 2023 - In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e b1uona fede, si configura quale elemento costitutivo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…