CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10990 depositata il 27 maggio 2016
IRPEF – RIMBORSO – DIRITTO ALLA RESTITUZIONE SORTO SOLO IN DATA POSTERIORE A QUELLA DEL PAGAMENTO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
A. s.p.a. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 632/39/10 con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irpef relativa all’anno di imposta 1987, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello della società rilevando che l’istanza di rimborso in questione era stata proposta tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono innanzitutto essere disattese le deduzioni della Agenzia controricorrente in ordine all’ammissibilità del ricorso. In particolare, la controricorrente deduce:
a) inammissibilità per novità, evidenziando che la contribuente ha dedotto per la prima volta in cassazione l’applicabilità della decadenza biennale ed ha prospettato solo in appello la valutabilità della richiesta di esonero quale tempestiva richiesta di rimborso del tributo già versato, tuttavia in proposito è appena il caso di notare che le deduzioni suddette sono da ritenersi eccezioni in senso lato, riguardando l’applicabilità o meno nella specie della disciplina invocata dall’Amministrazione a sostegno del proprio diniego di rimborso, e peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata (non censurata sul punto neanche in via incidentale da alcuno), la contribuente già (almeno) nell’atto d’appello aveva sostenuto l’inapplicabilità nella specie dell’art. 38 d.p.r. 602/73 e la valenza dell’istanza di esenzione ai fini del rimborso e l’Agenzia aveva contestato la fondatezza delle deduzioni ma non la tardività delle stesse o le circostanze di fatto poste a sostegno delle medesime;
b) inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, tuttavia quest’ultimo contiene gli elementi necessari per valutare la portata delle censure proposte senza l’ausilio di atti esterni;
c) inammissibilità per vizio di prospettazione, avendo la ricorrente prospettato l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/1992 e poi, contraddittoriamente, la non applicabilità di alcun termine nell’eventualità in cui il contribuente, come nella specie, abbia già pagato, tuttavia le prospettazioni difensive risultano assolutamente coerenti con l’assunto della contribuente di non essere incorsa in alcuna decadenza (o perché, avendo pagato l’imposta, l’istanza di esenzione deve ritenersi equivalente a rimborso, o in ogni caso perché non sarebbe comunque applicabile il termine decadenziale invocato dall’Ufficio ma un termine diverso e più ampio);
d) inammissibilità per non congruità della normativa richiamata nella seconda parte del ricorso, tuttavia, prescindendo da altri possibili rilievi, è sufficiente evidenziare che con riguardo al numero 4 dell’art. 366 c.p.c. – richiedente l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza e delle norme di diritto su cui si fondano – la giurisLa censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 riguarda l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l’art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (v. tra le altre cass. n. 82 del 2014 e n. 16328 del 2013).
E’ inoltre da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ove dalla legge sia prevista una agevolazione per la cui fruizione è richiesta non solo la domanda del contribuente, ma anche, esplicitamente od implicitamente, un termine di presentazione, a pena di decadenza dal relativo diritto, ove la domanda stessa sia stata ritualmente e tempestivamente presentata, essa vale anche, comunque, come tempestiva istanza di rimborso, ancorché formulata oltre lo specifico termine di cui all’art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602 del 1973 (v. cass. n. 1004 del 2001).
E’ infine appena il caso di sottolineare che l’Agenzia controricorrente in questa sede deduce l’infondatezza nel merito esclusivamente in relazione alla seconda parte dell’unico motivo di ricorso (ma nulla deduce sulla fondatezza o meno nel merito della censura relativa all’applicabilità del termine di decadenza previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando dovuto il rimborso richiesto.
Considerato che la giurisprudenza in ordine all’applicabilità dell’art. 21 comma 2 d.p.r. citato si è consolidata successivamente alla proposizione di ricorso e controricorso in questa sede, si ritiene di compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara dovuto il rimborso richiesto.
Compensa le spese dell’intero processo.
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