CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 11023 del 27 maggio 2016 – In tema di riclassificazione del personale la parte datoriale non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di un’equivalenza convenzionale tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare in concreto il livello professionale acquisito e di garantire l’accrescimento delle capacità professionali del dipendente