CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 11064 del 27 maggio 2016 – Ai fini dell’acquisizione del diritto all’indennità di disoccupazione, esteso, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 86/1988, convertito con l. 160/1988, ai lavoratori che abbiano prestato nell’anno almeno settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, deve tenersi conto, oltre che delle giornate di effettiva prestazione del lavoro e delle giornate di mancata prestazione lavorativa per le quali tuttavia persista a carico del datore di lavoro l’obbligo della retribuzione e della corrispondente contribuzione