CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11171 depositata il 30 maggio 2016

TRIBUTI (IN GENERALE) – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – IN GENERE – TERMINI PER L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – RADDOPPIO EX ARTT. 43 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 E 57 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 – CONDIZIONI – OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE – SUFFICIENZA

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, nei confronti della C.G. s.r.l. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – nella controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2006 – aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevava che l’Ufficio, non avendo prodotto copia della denuncia penale, aveva impedito la verifica della sussistenza dei presupposti per il cosiddetto “raddoppio dei termini”, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso, sollevata dalla controricorrente.

In atti, infatti, risulta ritualmente depositata copia della sentenza impugnata con la relativa notificazione.

Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 e dell’art. 331 c.p.p., laddove il Giudice di appello aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato (gia’ statuito dal primo Giudice), sulla base dell’erroneo presupposto che lo stesso fosse stato emesso tardivamente, rendendo inapplicabile del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; mentre gli elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, emergevano, con evidente chiarezza, dallo stesso processo verbale di constatazione e dalla motivazione dell’avviso di accertamento.

La censura e’ fondata. Ai fini del raddoppio dei termini in questione, per come disposto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, convertito nella L. n. 248 del 2006, che ha modificato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2 bis (nei testi applicabili ratione temporis), non e’ necessaria l’effettiva presentazione della denuncia (ne’ tanto meno la produzione di questa in giudizio).

Come, infatti, statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 247/2011), l’unica condizione per il raddoppio dei termini e’ costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicche’ “il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale” ed “il giudice tributario dovra’ controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialita’ od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un piu’ ampio termine di accertamento”.

Nel caso in esame, il Giudice di appello, ritenendo non documentati l’effettivo inoltro della denuncia penale e l’avvio dell’azione penale, circostanze queste non necessarie ai fini che qui ci occupano, ha omesso di compiere l’accertamento, nel concreto richiestogli, delle condizioni legittimanti l’eventuale raddoppio dei termini di decadenza dall’azione accertatrice.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.