CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11247 del 31 maggio 2016
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – TRASFERIMENTO D’AZIENDA – IN GENERE – RAMO D’AZIENDA EX ART. 2112 C.C. – ELEMENTI COSTITUTIVI – AUTONOMIA FUNZIONALE PREESISTENTE – NECESSITA’ – INTEGRAZIONI ORGANIZZATIVE DA PARTE DEL CESSIONARIO – RILEVANZA – ESCLUSIONE – ONERE DELLA PROVA – RIPARTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 7690 del 2013, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti di G.S. ed altri litisconsorti del contratto di cessione di ramo d’azienda intervenuto il 5.11.2007 tra Vodafone Omnitel N.V. e COMDATA CARE s.p.a., gia’ COMDATA CARE s.r.l., e, per l’effetto, aveva disposto il ripristino dei rapporti di lavoro alle dipendenze di Vodafone Omnitel.
La Corte riferiva in fatto che con il suddetto contratto di cessione di ramo d’azienda Vodafone aveva ceduto a COMDATA CARE s.p.a. il ramo d’azienda che svolge i servizi di “back office consumer (dealer support, supporto tecnico unificato, reclami, variazioni e subentri), back office corporate (sales support, variazioni, subentri, attivazioni, standard/network/fisso, customer relationship management, amministrazione vendite) e gestione credito (phone collection, verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound) con proprio personale presso le sedi di (OMISSIS)”. Con il suddetto contratto venivano ceduti i dipendenti pertinenti al ramo d’azienda, i contratti ad esso inerenti, le “immobilizzazioni materiali e mobili d’ufficio, migliorie e saldo cassa conto corrente”.
La Corte territoriale premetteva che, pur dopo la modifica dell’art. 2112 c.c., operata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 operante ratione temporis, il trasferimento del ramo d’azienda richiede la conservazione dell’identita’ funzionale del ramo preesistente alla cessione, e che esso dev’essere gia’ in tale momento in grado di esercitare autonomamente un’attivita’ economica organizzata. Con riferimento al caso di specie, argomentava che secondo l’art. 2 del contratto di cessione venivano cedute le attivita’ e passivita’ come risultanti dalla situazione contabile, i dipendenti ed i contratti inerenti il ramo di azienda. L’allegato i) indicava poi tra i beni ceduti le “Immobilizzazioni materiali e mobili d’ufficio; migliorie e saldo cassa conto corrente”. Rilevava che non risultavano dunque trasferiti i programmi e sistemi informatici, rimasti di proprieta’ di Vodafone, che i dipendenti ceduti dovevano utilizzare per esplicare i servizi ceduti (come risultante dall’allegato A del contratto di appalto). Il mancato trasferimento dei programmi e dei sistemi informatici determinava secondo la Corte territoriale la mancanza dell’ autonomia e dell’ autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita nella gestione del supporto tecnico, variazioni ecc., dei contratti e degli aspetti economici del servizio telefonico. La Corte aggiungeva poi che non era decisivo il fatto che fosse stato trasferito tutto il personale addetto ai servizi ceduti, in quanto in difetto di cessione degli strumenti informatici prima utilizzati veniva meno il requisito della preesistenza del ramo ceduto (essendo ceduto qualcosa di diverso da quello che era prima, ossia un’ articolazione costituita da dipendenti, beni mobili e beni immateriali per l’esercizio dell’attivita’). Inoltre, non si era dedotto e dimostrato che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un particolare know how, e cioe’ di un comune bagaglio di conoscenze tale che solo con esso fosse possibile fornire lo stesso od altro servizio, mentre il fatto che fosse stata garantita l’organizzazione in capo a Comdata della funzionalita’ del servizio atteneva ad un momento successivo a quello della realizzazione della cessione di ramo d’azienda, al quale occorre avere riguardo.
Per la cassazione della sentenza Vodafone Omnitel B.V., gia’ Vodafone Omnitel N.V., ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso C.P., F.F., L.F., Lo.Cl., P.
A., N.F., P.F. e Z.G., G.S. e S.A. sono rimasti intimati. Ha resistito altresi’ Comdata s.p.a. (gia’ COMDATA CARE s.p.a.), che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori costituiti. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale di Vodafone Omnitel B.V., e quello incidentale di Comdata s.p.a. sono stati riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. I lavoratori nel controricorso a ricorso incidentale di Comdata s.p.a. ne hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilita’, sostenendo che la parte, avendo la medesima posizione processuale del ricorrente principale, avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo, per il quale tuttavia il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, era ormai scaduto.
2.1. L’eccezione e’ fondata.
Occorre premettere che la notifica del ricorso incidentale e’ stata richiesta da Comdata s.p.a. in data 26.5.2014, quando gia’ il termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 era decorso, considerato che la sentenza gravata era stata depositata in data 31.10.2013. La sostanziale sovrapponibilita’ dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale fa pero’ ritenere che l’impugnazione di Comdata non possa configurarsi come incidentale in senso stretto, in quanto meramente adesiva all’impugnazione principale e non presidiata da un autonomo interesse ad, impugnare da essa originato. Come rilevato da Cass. n. 6444 del 17/03/2009 in relazione ad una fattispecie di cessione di azienda come quella che ci occupa, il litisconsorzio tra cedente e cessionario e l’inscindibilita’ delle cause, comportano infatti che l’impugnazione proposta dal primo impedisca anche nei confronti del secondo il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni, cessando percio’ di aver rilievo il fatto che questi non abbia proposto la medesima impugnazione (cfr. anche Cass. 25 giugno 2003, n. 10125, ed altre conformi), sicche’ nessun ulteriore risultato utile deriva dal ricorso incidentale. Questo Collegio ritiene allora di aderire all’ indirizzo interpretativo di questa Corte che trae origine dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7339 del 1996 e che, successivamente posto in discussione dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 24627 del 24.11.2007, pare oggi prevalente (v. Cass. n. 109 del 7/1/2016, n. 21990 del 28/10/2015, n. 20040 del 07/10/2015; n. 1120 del 21/01/2014, n. 1610 del 25/1/2008, n. 6284 del 10/3/2008, ma, contra, Cass. n. 12714 del 25/5/1010, n. 9308 del 22/4/2011, n. 6444 del 17/3/2009), secondo il quale tale ricorso resta soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendosi applicare l’art. 334 c.p.c., comma 1. Il ricorso incidentale tardivo di Comdata dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.
3. I motivi del ricorso principale possono cosi’ essere riassunti:
3.1. Come primo motivo, viene dedotta la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2, artt. 101, 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonche’ violazione e falsa applicazione delle predette norme. La ricorrente richiama il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 123, comma 5, Codice in materia di protezione dei dati personali, che impone ai gestori del servizio pubblico di telefonia mobile la piena e diretta responsabilita’ dei programmi che consentono l’accesso ai data base contenenti i dati dei propri clienti, e ribadisce che in virtu’ di tale normativa Vodafone non avrebbe potuto cedere la titolarita’ della sua banca dati, ne’ puo’ consentire a terzi di sviluppare autonomamente un programma di accesso alla stessa. Sostiene che la distinzione tra data base e software non e’ mai stata allegata in giudizio da nessuna delle parti, ne’ puo’ ritenersi fatto notorio rientrante tra le nozioni di comune esperienza; inoltre tale distinzione non troverebbe alcun fondamento nella realta’, in quanto non esiste la possibilita’ di gestire le pratiche di attivazione di SIM telefoniche ovvero di gestione del credito senza entrare nel data base dei clienti della societa’ di telefonia.
3.2. Come secondo motivo, Vodafone Omnitel B.V. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.. Ribadisce l’irrilevanza della mancata cessione dei programmi operativi e la natura decisiva dell’elemento dell’organizzazione, colpevolmente travisato dalla Corte d’appello, nonche’ la non necessita’ del requisito della preesistenza del ramo ceduto, alla luce della novella del 2003, e comunque il suo travisamento operato dalla Corte d’appello di Roma.
Argomenta che il servizio ceduto non avrebbe interdipendenza funzionale con Vodafone, ma solo forme di legittimo raccordo.
Evidenzia ancora che il legislatore all’art. 2112 c.c., comma 6 ha espressamente disciplinato la fattispecie dell’appalto di servizi eseguito dall’appaltatore attraverso il ramo d’azienda acquisito, cosi’ ammettendo come pienamente legittima l’interconnessione operativa funzionale che il ramo ceduto continua a mantenere con l’organizzazione del cedente.
3.3. Come terzo motivo, Vodafone deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato le circostanze prospettate nel ricorso in appello e sulla domanda formulata in via subordinata dalla societa’, relativa alla posizione di due resistenti C. P. e S.A.. Riferisce che la societa’ aveva dedotto di aver appreso in fase di esecuzione della sentenza di primo grado che questi avevano risolto il loro rapporto di lavoro con Comdata prima di depositare il ricorso di primo grado; trascrive i verbali delle conciliazioni sottoscritte dai due lavoratori con i quali essi avevano definito i rapporti nei confronti della societa’; sostiene che tale comportamento sarebbe oggettivamente contrastante con l’azione giudiziale e manifesterebbe la volonta’ inequivocabile di rinunciare a richiedere una diversa imputazione del loro rapporto di lavoro.
4. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Al fine di individuare quando ricorra la fattispecie della cessione di ramo d’azienda, secondo la Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, “e’ considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entita’ economica che conserva la propria identita’, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attivita’ economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente individuato tale nozione come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attivita’ economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C- 74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60). Tale interpretazione e’ stata confermata nella recente sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., in cui la Corte UE – in particolare ai punti 30 e 32 – ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato (pt. 34) che l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva “implica che l’autonomia dell’entita’ ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”, per concludere al pt. 35 che “..qualora risultasse… che l’entita’ trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23”.
In tale sentenza la Corte di Giustizia ha anche evidenziato, in specie al punto 51, che l’obiettivo della Direttiva e’ di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente: ha cosi’ ritenuto coerente con tale finalita’ l’allargamento da parte della legge nazionale dell’ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d’azienda cosi’ come sopra individuata, e cio’ prescindendo dall’indagine in ordine alla genuinita’ della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela.
4.1. La normativa nazionale non e’ stata tuttavia rimodellata con il fine di allargare l’ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d’azienda rispetto alla nozione adottata in sede comunitaria, considerato che il legislatore al contrario ha manifestato l’esplicita volonta’ di adeguarvisi. La L. n. 30 del 2003, all’art. 1, comma 2, lett. p) ha infatti delegato il governo a rivedere il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, (che aveva gia’ modificato l’art. 2112 c.c.), al fine dichiarato di realizzare un “completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria”, costituita dalla richiamata direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, gia’ recepita dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito dell’ “autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento”.
All’esito dell’esercizio della delega, l’art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte dell’azienda” nella parte in cui essa e’ “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata”, mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell’inciso “preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita’” e l’aggiunta testuale “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, che richiede che al momento della cessione venga individuato l’ambito dell’ autonomia funzionale del complesso ceduto. Ha altresi’ introdotto al comma 6 un regime di solidarieta’ tra appaltante ed appaltatore per il caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione.
4.2. L’ intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d’azienda l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, ovvero la capacita’ di questo, gia’ al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (cosi’ come chiarito in piu’ occasioni da questa Corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 22613 del 2013, n. 21711 del 2012). Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l’articolazione che ne costituisce l’oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell’azienda ceduta come ramo, cosi’ facendo dipendere dall’autonomia privata l’applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all’esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacita’ di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato gia’ nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione. La disposizione legittima quindi anche la cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” dell’impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando pero’ il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how, e cioe’ di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacita’ tecniche, tale che proprio in virtu’ di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cass. n. 21917/2013 e 15690/2009).
4.3. Tale requisito, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di limitare le ipotesi di deroga al principio generale stabilito dall’art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso della parte ceduta, scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev’essere dotato di effettive potenzialita’ commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale e’ organizzato.
4.4. L’analisi non deve quindi basarsi sull’ organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all’organizzazione consentita gia’ dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Il sistema normativo e’ infatti ben chiaro nel distinguere l’appalto (anche di servizi) dalla cessione di ramo d’azienda. L’art. 2112 c.c., attuale comma 6 valorizzato dalla Corte territoriale ed anche dalla parte ricorrente, ha introdotto un regime di solidarieta’ tra appaltante ed appaltatore (quello di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 in virtu’ della modifica apportata dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 9, comma 1) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, cosi’ manifestando come la consistenza del ramo d’azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto restino su due piani distinti. Il citato art. 29, comma 3 poi, chiarisce che l’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda, in tal modo nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d’appalto per la fornitura del servizio ceduto, si puo’ configurare una cessione di ramo d’azienda (solo) quando al trasferimento del personale si accompagni quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio.
4.5. Dal punto di vista processuale, poi, occorre rilevare che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operativita’: grava, cioe’, sulla societa’ cedente l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500 del 8.3.2016 e Cass. n. 206 del 2004).
4.6. Il principio di diritto che regola la fattispecie e’ dunque il seguente: “Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacita’ di questo, gia’ al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operativita’”.
5. La Corte territoriale, facendo applicazione di tali principi, ha escluso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio fosse stata fornita la prova idonea a ritenere che nella specie fosse stata trasferita un’ attivita’ organizzata “funzionalmente autonoma”, con una valutazione di merito che, in quanto espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimita’ (cfr. Cass. n. 5117 del 2012, Cass. n. 20422 del 2012, Cass. n. 2151 del 2013, Cass. n. 20729 del 2013, Cass. n. 1821 del 2013, Cass. n. 24262 del 2013).
Nel valorizzare, come riportato nello storico di lite, la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo, la Corte territoriale non ha fatto altro che esaminare il contenuto del contratto di cessione, e la sua ricostruzione fattuale non e’ stata censurata dalla parte ricorrente. Questa piuttosto valorizza l’incedibilita’ – indiscussa – dei data base di Vodafone, contenente i dati sensibili relativi ai clienti, onde farne discendere l’incedibilita’ anche non solo dei programmi che consentono l’accesso e la modifica di tali data base, ma anche di tutti i programmi e gli operativi informatici che venivano utilizzati prima della cessione per lo svolgimento delle diverse attivita’ (promozione commerciale, consulenza tecnica, gestione delle pratiche amministrative, gestione del credito) con una soluzione che accomuna elementi distinti (i data base da un lato, i programmi operativi necessari per lo svolgimento delle attivita’ di assistenza alla clientela e gestione del credito dell’altro), la cui coincidenza ed inscindibilita’ avrebbe pero’ dovuto essere dedotta e dimostrata dalla stessa cedente.
5.1. Neppure risulta utilmente smentita, al di la’ di un generico richiamo al livello di inquadramento impiegatizio dei lavoratori, l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale non e’ risultato che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un particolare know how o comunque di una specifica ed elevata professionalita’, avente rilievo determinante nello svolgimento del servizio ceduto.
5.2. Correttamente poi la Corte d’appello ha rilevato che gli aspetti che anche nel giudizio di secondo grado erano stati valorizzati da Vodafone e Comdata attenevano alla funzionalita’ del servizio in un momento successivo al contratto di cessione di ramo d’azienda, sicche’ rimanevano elementi organizzativi introdotti dalla cessionaria che non valevano a dimostrare che l’oggetto della cessione fosse in grado di funzionare autonomamente al momento della cessione stessa.
5.3. Le censure alla ricostruzione fattuale si traducono quindi nella richiesta di riesame dell’intero materiale probatorio, che risulta inammissibile, considerato che neppure vengono prospettate risultanze processuali la cui valutazione, omessa dalla Corte territoriale, avrebbe determinato un diverso risultato interpretativo, tanto piu’ considerando che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimita’ sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014.
6. Il terzo motivo, proposto nei confronti dei soli lavoratori Sciacca e Colette, e’ invece fondato.
Il giudice d’appello, cui pure la questione era stata posta, non ha preso in considerazione le deduzioni e circostanze fattuali sopra riassunte, valorizzate da Vodafone quali sintomo di una volonta’ abdicativa dei lavoratori alla domanda originariamente proposta.
7. Segue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale nei confronti di C.P. e S.A. e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e nei confronti delle parti indicate, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinche’ effettui la valutazione omessa e regoli anche le spese nei confronti delle parti ancora in giudizio.
Il ricorso principale in relazione agli altri motivi dev’essere invece rigettato, con condanna delle parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del, giudizio nei confronti dei lavoratori controricorrenti (diversi da Coletta e Sciacca), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Compensate le spese tra Vodafone Omnitel B.V. e Comdata s.p.a.
In considerazione della data di notifica dei ricorsi, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, primo periodo art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Comdata s.p.a.. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei confronti di C.P. e S.A. e rigetta gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e nei confronti delle parti indicate e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore degli altri lavoratori controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Panici.
Compensa le spese tra Vodafone Omnitel B.V. e Comdata s.p.a.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.