CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11292 depositata il 31 maggio 2016
TRIBUTI – IMPOSTE SUI REDDITI – DISCONOSCIMENTO DI UN CREDITO D’IMPOSTA – CARTELLA EMESSA IN SEGUITO A CONTROLLO AUTOMATIZZATO – ILLEGITTIMITA’ – NECESSARIA LA PREVENTIVA NOTIFICA DI ATTO IMPOSITIVO O AVVISO BONARIO
Osserva
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società P. S.a.s. di C.A. & C per la cassazione della sentenza n. 14, depositata il 31.1.11, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis, D.P.R. 600/73 perché non preceduta dall’invio di un avviso bonario, ritenuto necessario per avere l’Amministrazione proceduto al recupero di crediti d’imposta indicati in dichiarazione.
Ricorre l’Ufficio con un unico motivo concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600/73 e dell’art. 6, comma 5, l. 212/00, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella pur in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, da ritenere non sussistenti, secondo la difesa erariale, qualora l’Amministrazione si limiti a disconoscere l’esistenza di un credito di imposta e la spettanza del relativo diritto alla compensazione.
La società contribuente non si è costituita nel presente giudizio.
Il motivo non appare meritevole di accoglimento.
Sulla scorta del consolidato principio che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR. 633/72 è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. nn. 14070 del 2011, 12762 del 2006) questa Cortei ha di recente affermato, con l’ordinanza n. 5318/12, che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.
Da tali principi, enunciati in fattispecie che presenta un’evidente analogia con quella in esame – trattandosi comunque del potere dell’Ufficio di recuperare tramite cartella di pagamento somme in relazione alle quali il contribuente ha ritenuto che il proprio debito tributario, pur dichiarato esistente, risultasse tuttavia estinto per l’esistenza di poste creditorie da lui vantate verso il Fisco, ma da quest’ultimo disconosciute (eccedenza IVA nel caso di cui all’ordinanza n. 5318/12, credito di imposta nel caso oggi all’esame della Corte) – discende che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta (atto espressamente contemplato dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/04, ma che l’Amministrazione aveva il potere di emettere anche prima dell’introduzione di tale disposizione nell’ordinamento, cfr. Cass. 8033/11 e altre); in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto meno l’avviso bonario, la cui mancanza è stata quindi correttamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale causa di illegittimità della cartella impugnata.
Ritenuto inoltre:
– che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
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