CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11444 depositata il 1°giugno 2016
TRIBUTI – IRPEF – ACCERTAMENTO FISCALE – ART. 38 DPR 600/1973
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di L. G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5653/24/2014, depositata in data 4/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi, per IRPEF dovuta in relazione agli anni 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica, ex art.38 DPR 600/1973, del reddito imponibile – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, in punto di nullità degli atti impositivi per violazione del principio generale, presente nel diritto comunitario, del diritto al contraddittorio preventivo in ambito tributario.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24,53 e 97 Cost., 41, 47 e 48 della CEDU, 11 e 12 delle preleggi, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., 32, comma 1 n.4, e 38, commi 4,5,6, e 7, DPR 600/1973, D.M. 10/9/1992 e D.M. 19/11/1992, 22 del D.L.78/2010, conv. in legge n. 122/2010 e 21 octies l. 241/1990, è fondato, assorbiti i restanti motivi.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema dì tributi “non armonizzati”, l’obbligo del?Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sanato; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicatone del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r, 600/73 (come modificato dall’art. 22, comma l, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010), in tema di accertamento sintetico”.
Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamenti sintetici notificati nel 2012, ma per gli anni d’imposta 2007 e 2008, in relazione ai quali non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiaratone non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Cass. 22746/2015).
E possono qui richiamarsi tutte le argomentazioni espresse nella sentenza citata n. 24823/2015, in ordine alla valenza della disciplina comunitaria ed alla manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale.
La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.
2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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