CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 11473 depositata il 10 maggio 2017
Notifiche – Poste private.
Massima:
In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria , atteso che l’ Art. 4 , comma 1, lett. a) , del D. Lgs. n. 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva a Poste Italiane spa le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo:
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della T. S. di D.C. S. & amp; C. s.n.c. di avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 e da parte del socio D.C.V. del conseguente avviso di accertamento ai fini dell’Irpef, la Commissione tributaria regionale, confermava integralmente la decisione di primo grado, ribadendo l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi siccome non tempestivamente proposti per essere stati spediti a mezzo servizio di posta privato.
Avverso la sentenza ricorrono i contribuenti affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine di partecipare all’udienza. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 4, la nullità della sentenza impugnata.
1.1. La censura è inammissibile non ravvisandosi nell’esaustiva motivazione della C.T.R. alcun vizio patologico nè omissione alcuna.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e viziata applicazione dell’art. 156 c.p.c. , comma 3, laddove la C.T.R. aveva fatto discendere l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi ed escluso l’applicabilità della sanatoria di cui alla norma invocata, senza considerare che, per quanto in maniera illegittima, la consegna alle poste private era intervenuta tempestivamente.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5 e art. 22, comma 2.
4. Entrambe le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte citata a sostegno dalla C.T.R. risulta, infatti, consolidata, come ribadito di recente da Sez. 5, ordinanza n. 19467 del 30/09/2016 “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (in senso conforme v. Cass. n. 13073/2016).
5. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per non avere l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017
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