CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1148 del 22 gennaio 2016
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – ALIQUOTA AGEVOLATA – IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI – DECADENZA DAL BENEFICIO – MANCATA UTILIZZAZIONE A FINI EDIFICATORI DELL’AREA COMPRAVENDUTA ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI TRASFERIMENTO DELLE AREE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso aveva emesso un avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale recuperava a tassazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati in quanto l’acquirente L.P. srl non aveva completato l’esecuzione delle opere entro cinque anni dalla data di trasferimento delle aree.
Secondo l’Ufficio infatti doveva essere revocata l’aliquota agevolata dell’1% di cui all’art. 33 comma 3 della legge 388 del 23/12/2000 a causa della mancata utilizzazione a fini edificatori dell’area compravenduta, non essendo stata realizzata dal beneficiario in proprio alcuna costruzione entro cinque anni dalla data di trasferimento delle aree.
Avverso il suddetto avviso aveva proposto ricorso L.P. srl davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso la quale accolse il ricorso con sentenza successivamente appellata dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto accolse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado in quanto i terreni oggetto delle agevolazioni erano stati rivenduti a terzi senza completare l’utilizzo edificatorio previsto nel quinquennio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione L.P. srl con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente L.P. srl denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto il giudice di appello non ha motivato in ordine alla mancata utilizzazione a scopo edificatorio dell’area interessata.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente L.P. srl denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 3° comma legge 23 dicembre 2000 nr. 388 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto, secondo la CTR, l’agevolazione di cui alla legge sopra citata spetterebbe ai soggetti coinvolti nella compravendita purché si verifichi un intervento edificatorio entro cinque anni dalla stipula dell’atto da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione mentre, al contrario, non decade dall’agevolazione chi rivende a terzi i quali provvedano poi ad edificare l’area entro cinque anni e quindi deve considerarsi ininfluente chi abbia materialmente eseguito le opere, tanto più che al momento della cessione dell’area prima del rogito notarile era iniziata e quasi ultimata sull’area l’edificazione di un edificio significativo dal punto di vista urbanistico.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente L.P. srl denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 cpc in quanto il giudice di appello non si è pronunciato sulla eccepita illegittimità degli avvisi di liquidazione per violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto alla difesa del contribuente. Il ricorso è infondato in ordine a tutti i motivi.
Occorre infatti chiarire che in tema di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente che impugni l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro-ipotecaria-catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, della legge 30 dicembre 2000, n. 388, applicabile “ratione temporis”, provare di aver realizzato l’intento edificatorio, dichiarato nell’atto di acquisto, nel termine di legge di cinque anni, atteso che tale circostanza è un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione.
Né può essere affermata la spettanza dell’agevolazione in quanto l’edificazione è stata realizzata nell’arco del quinquennio da soggetti terzi diversi da quelli che ne hanno beneficiato. Infatti la norma deve essere interpretata nel senso che condizione dell’agevolazione è l’edificazione del terreno proprio ad opera di colui che ha pagato le imposte con aliquota ridotta.
A tal riguardo si è già pronunciata questa Corte, tra le tante, con Sez. 6-5, Ordinanza n. 5933 del 08/03/2013, dalla quale non vi è motivo di discostarsi proprio in tema di inapplicabilità di agevolazione prevista dall’art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 nel caso che il successivo acquirente del suolo realizzi l’edificazione nel quinquennio:
“Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.”
E ancora Sez. 5, Sentenza n. 4890 del 27/02/2013 sullo stesso tema della realizzazione parziale dell’intervento edificatorio e rivendita entro il quinquennio dell’area a terzi: “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, previsto dall’art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell’area, in quanto la “ratio” della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico.”
In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso rileva questa Corte che la sentenza impugnata risulta conforme al disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di contenzioso tributario, – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”- ed infatti contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto del rigetto dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.
Deve essere precisato che l’obbligo di esame e di motivazione del giudice non implica risposta ad ogni singola eccezione specie se la domanda non espressamente esaminata risulta incompatibile con l’impostazione logica e giuridica della pronuncia.
A tal riguardo risulta pacifico il principio che nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. Né, ricorre d’altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433;Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo, secondo la soccombenza, ed all’affermazione del seguente principio di diritto: l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati spetta ai soli acquirenti che effettivamente attuino gli interventi previsti dai piani particolareggiati di risanamento, restandone, così, giustificata la revoca, ove l’Ufficio tributario accerti la insussistenza del requisito.”
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
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