CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11620 del 6 giugno 2016
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – AMIANTO – RAPPORTO DI LAVORO – ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO – MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA – PENSIONATI
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte di Appello di Bologna, per quello che in questa sede ancora rileva, dichiarava inammissibile la domanda proposta da A.R. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del beneficio, di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto.
La Corte territoriale rilevava che dalla domanda amministrativa presentata all’INPS (il 21.1.2003) alla proposizione del ricorso giudiziale avvenuta il 23.7.2008 era decorso il termine decadenziale previsto di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’A. affidato a due motivi.
L’INPS resiste con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 434, 437 c.p.c., 2909 c.c. e 111 Cost. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) in quanto l’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio, per essere esaminata dalla Corte di Appello avrebbe dovuto essere oggetto di una specifico motivo di gravame onde impedire la formazione del giudicato anche implicito.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito, dopo aver rilevato che l’INPS non aveva sollevato l’eccezione in primo grado ma solo in appello, correttamente ha ritenuto che la decadenza di cui al citato art. 47, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, è opponibile anche tardivamente dall’Istituto (Cass. n. 7527 del 29/03/2010; Cass. SU n. 12718 del 29/05/2009). Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 47, co.3°, D.P.R. n. 639 del 1970, 6 D.L. n. 103/91, 100, 112, 434, 437 c.p.c., 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) perché la Corte di Appello avrebbe dovuto, al più, dichiarare la decadenza per Ì ratei antecedenti al triennio dal deposito del ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato da questa Corte in plurime decisioni (per tutte, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 16132 del 30 luglio 2015) secondo cui la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 riguarda non i singoli ratei bensì il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto sia esso richiesto da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è, infatti, precisato che tale diritto è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico).
Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.
Il consolidarsi solo in epoca recente della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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