CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11656 depositata il 7 giugno 2016 – In tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l’onere, giusta l’art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione