CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11656 depositata il 7 giugno 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – AMMISSIONE AL PASSIVO – INSINUAZIONE DI UN CREDITO CON PRIVILEGIO SPECIALE – ONERE DI SPECIFICAZIONE DEL BENE SU CUI CADE LA PRELAZIONE – SUSSISTENZA – OMISSIONE – CONSEGUENZE – AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO IN CHIROGRAFO
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Equitalia Marche s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della Spinelli Trasporti s.r.l. ed ha riconosciuto collocazione privilegiata speciale al credito tributario di Euro 222.294,32 insinuato dalla societa’, che il G.D. aveva ammesso al chirografo.
Il giudice del merito ha ritenuto infondata l’eccezione svolta dal curatore ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4 L. fall. e, richiamando il principio enunciato da Cass. S.U. n. 16060/01, ha escluso che, in sede di formazione dello stato passivo, il creditore che chiede il riconoscimento di un privilegio speciale debba dare indicazione del bene oggetto della causa di prelazione.
Il decreto e’ stato impugnato dal curatore del Fallimento della Spinelli Trasporti con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Equitalia Marche s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.
2) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 93, comma 3, n. 4) della l. fall., artt. 2746, 2755 e 2775 c.c., deduce che il principio di diritto sul quale il tribunale ha fondato la decisione – enunciato dalle S.U. con riguardo a fattispecie soggetta, ratione temporis, alla disciplina anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 – non e’ piu’ applicabile nell’attuale regime.
3) Il motivo appare manifestamente fondato.
Il Fallimento della Spinelli Trasporti e’ stato dichiarato il 18.12.09 ed e’ dunque soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e succ. modd.
L’art. 93, comma 3, n. 4) L. fall. novellato, applicabile ratione temporis, stabilisce che il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere “l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche’ la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”; il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede poi che, se tale requisito e’ omesso o del tutto incerto, “il credito e’ considerato chirografario”.
Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non v’e’ dubbio, pertanto, che nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. n.7287/013).
Va escluso, per contro, che possa farsi applicazione del principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 16060/01 che, come correttamente rilevato dal ricorrente, fa riferimento a fattispecie regolata dall’art. 93 l. fall. ante riforma, norma che, ai fini del riconoscimento del privilegio generale o speciale, si limitava a richiedere che il creditore indicasse le ragioni della prelazione.
Il tribunale ha dunque errato nel riconoscere collocazione privilegiata speciale al credito di Equitalia Marche, che nella domanda non aveva individuato i beni oggetto di prelazione.
Resterebbero assorbiti i due successivi motivi del ricorso, che ripropongono la medesima questione sotto il profilo dell’error in procedendo e del vizio di motivazione.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e per la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per le spese del prese (e giudizio di legittimita’.
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