CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11737 del 8 giugno 2016
LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – DIPENDENTI STATALI – INDENNITà PER INABILITA’ AL LAVORO – EROGAZIONE – ESCLUSIONE – PERCEZIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 6311/2011, pubblicata il 5.10.2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della ctu, condannava l’INAIL a corrispondere a F.S. l’indennità per inabilità temporanea assoluta maturata a seguito di infortunio lavorativo per il periodo dal 31.3.2003 al 25.5.2003, oltre accessori di legge. Confermava per il resto la pronuncia di primo grado in merito all’insussistente diritto all’indennizzo del danno biologico per mancato raggiungimento della percentuale di soglia minima indennizzabile. Compensava inoltre le spese processuali per la metà.
Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.
La lavoratrice è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione dell’art. 127 del DPR 1124/65 e dell’art. 2 del D.M. 121500 del 10.10.1985 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con il secondo motivo la falsa applicazione dell’art. 66, n. 1 DPR 1124/65 (art. 360 n. 3); lamentando che in base alla normativa citata, la F.S., in quanto insegnante di scuola pubblica di educazione fisica presso la Scuola Media Statale E. di via V. n. (..), non avesse diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, in considerazione della sua qualità di dipendente statale. Tale qualità costituendo, un presupposto impeditivo per il riconoscimento del diritto all’indennità richiesta, integrerebbe secondo l’INAIL una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 11219/1998); e la sua presenza avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice d’appello.
2. – I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.
3. – Anzitutto quanto alla rilevabilità del difetto di titolarità del diritto (qui all’indennità dì temporanea da parte di un dipendente statale) va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951/2016, rel. C., la relativa questione integra sempre una mera difesa. Non un’eccezione, né un’eccezione in senso stretto: in quanto non costituisce fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere con l’azione. Pertanto essa può essere proposta in ogni fase del giudizio ed, a sua volta, il giudice può rilevarla anche d’ufficio.
4. – Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Va richiamato anzitutto il disposto dell’art. 127, 2° comma del DPR 1124/65 il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
5. Rileva inoltre l’art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”.
6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.
7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.
8. – Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la mancanza di specifici precedenti e la deduzione del difetto di titolarità solo in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda, con compensazione delle spese dell’intero procedimento.
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